Controllo sui bilanci delle aziende sanitarie e obbligo di misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 180 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti del servizio sanitario nazionale, accertano le irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri di bilancio e ne impongono la rimozione. Il ritardo nell’approvazione del bilancio di esercizio costituisce irregolarità grave, perché compromette la funzione informativa del documento e la successiva attività di programmazione. Il ripiano delle perdite di esercizio mediante riserve proprie dell’ente non esclude il rilievo, quando il trend sia crescente ed eroda progressivamente le riserve. Gli enti e la Regione sono tenuti ad adottare, ciascuno per le proprie competenze, le misure correttive segnalate, in un rapporto di leale collaborazione funzionale alla tutela dell’unità economica della Repubblica.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo ha esaminato la relazione del Collegio sindacale di un ente ospedaliero di rilievo nazionale sul bilancio dell’esercizio 2022, redatta secondo il questionario approvato con la deliberazione n. 14/2023/INPR. L’esame ha fatto emergere criticità, per le quali è stata inviata richiesta istruttoria; l’ente ha fornito chiarimenti e la questione è stata deferita all’adunanza collegiale in contraddittorio con l’ente e con la Regione.

Il procedimento si è concluso con l’accertamento di una pluralità di irregolarità e con l’invito, rivolto all’ente e alla Regione, ad adottare le rispettive misure correttive.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro normativo dell’art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, che qualifica il controllo come riesame di legalità e regolarità, finalizzato all’adozione di effettive misure correttive. Il comma 7 del medesimo articolo collega all’accertamento di squilibri e irregolarità l’obbligo, per l’amministrazione, di adottare i provvedimenti di rimozione entro sessanta giorni, con la precisazione che il limite opera, secondo la Corte costituzionale n. 39/2014, per i programmi di spesa dei soli bilanci delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Sul primo profilo, il ritardo nell’approvazione del bilancio d’esercizio viene qualificato come grave irregolarità. Le giustificazioni addotte — interlocuzioni con gli uffici regionali, definizione di poste contabili, migrazione dei sistemi informativi — non elidono il rilievo, perché la tardiva approvazione impedisce all’amministrazione di avvalersi dei risultati dell’esercizio per la programmazione successiva. La Sezione richiama la propria costante giurisprudenza contabile sul punto.

La Corte esamina poi l’andamento dei risultati di esercizio, negativi e in crescita, e il loro ripiano mediante riserve proprie dell’ente, con conseguente riduzione delle riserve disponibili. Sottolinea la necessità di azioni di razionalizzazione dei costi, in attesa di un eventuale intervento regionale sul versante delle entrate.

La Sezione affronta quindi la natura giuridica pubblica dell’ente, ricostruita attraverso il d.P.R. n. 392/1969, i pareri del Consiglio di Stato, il d.lgs. n. 502/1992, la normativa regionale e l’inserimento nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Da tale qualificazione discendono gli effetti in materia di finanziamento delle prestazioni non tariffate e di copertura delle perdite.

Su questa base la Sezione accerta i ritardi nell’approvazione dei bilanci, le chiusure in perdita, l’omessa esposizione dei conti d’ordine, l’incompleto allineamento delle procedure di certificabilità, le difficoltà nel recupero dei ticket da codici bianchi e le criticità dei tempi di attesa nelle classi brevi. Invita infine l’ente e la Regione ad adottare le misure di rispettiva competenza e dispone la trasmissione della deliberazione agli organi regionali e aziendali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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