Danno da fauna selvatica: qualificazione del giudice e onere della prova (Cass. civ. Sez. III n. 12714 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica dei fatti proposta dalle parti e può sussumere la fattispecie sotto una norma diversa, purché i fatti restino immutati, senza incorrere in ultra petizione. Il danno cagionato dalla fauna selvatica costituisce responsabilità da custodia di animali ex art. 2052 cod. civ., non già illecito ex art. 2043 cod. civ.. Ne consegue che il danneggiato deve provare soltanto il nesso di causa, mentre l’imprevedibilità dell’attraversamento dell’animale, quale caso fortuito, e la condotta imprudente del danneggiato devono essere allegate e dimostrate dall’ente danneggiante a titolo di prova liberatoria. È pertanto errato rigettare la domanda per difetto di prova di circostanze il cui onere non ricadeva sull’attore.
Il Fatto
Il danneggiato ha subito un danno alla propria vettura per l’investimento di un capriolo che aveva improvvisamente attraversato la strada. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che ha effettuato i rilievi e redatto verbale di sopralluogo con fotografie. Il danneggiato ha citato in giudizio la Regione per il risarcimento del pregiudizio patito dalla vettura.
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda condannando la Regione al pagamento di una somma in favore dell’attrice. Il Tribunale, in sede di appello, ha riformato la decisione e rigettato la domanda, sul rilievo che le parti avevano qualificato la fattispecie come illecito extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. e che l’onere probatorio non era stato assolto. Il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria; la Regione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene al rapporto tra qualificazione giuridica prospettata dalle parti e potere del giudice di riqualificare i fatti. Il Tribunale aveva ritenuto che una diversa sussunzione avrebbe integrato ultra petizione, restando vincolato alla comune prospettazione delle parti in termini di art. 2043 cod. civ.. La Corte censura questa tesi: è principio di diritto che, quando una parte agisce invocando una determinata fattispecie di responsabilità, il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica proposta ma può decidere una qualificazione diversa, purché i fatti non siano diversi (Cass. n. 13757/2018; Cass. n. 11805/2016).
Su questa base la Corte ricostruisce la natura della responsabilità dell’ente pubblico per il danno cagionato dalla fauna selvatica. Secondo l’indirizzo consolidato, essa discende dalla omessa custodia dell’animale e non dalla violazione del generico precetto di neminem laedere espresso dall’art. 2043 cod. civ., rientrando quindi nella fattispecie dell’art. 2052 cod. civ. (Cass. n. 13848/2020, richiamata come pronuncia più recente, e Cass. n. 7969/2020 evocata dalla ricorrente).
Il mutamento di qualificazione produce un effetto decisivo sulla distribuzione dell’onere della prova. Il danneggiato deve provare soltanto il nesso di causa tra l’investimento dell’animale e il danno subito, mentre grava sul danneggiante la prova liberatoria, ossia la dimostrazione dell’imprevedibilità dell’evento quale caso fortuito o della condotta colpevole del danneggiato, coincidente con la guida imprudente. È dunque errato l’assunto del giudice di merito secondo cui il danneggiato avrebbe dovuto provare la speciale prudenza nella guida e l’imprevedibilità e inevitabilità della condotta dell’animale.
La Corte accoglie perciò il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbito il quarto, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il criterio di riparto probatorio così enunciato impone al giudice del rinvio di riesaminare il merito muovendo dalla qualificazione ex art. 2052 cod. civ..
Nota della Redazione
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