Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 10809 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il ricorso è improcedibile quando il ricorrente, che ha dichiarato di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, si limiti a depositare la copia autentica della sentenza senza la relata di notificazione, non potendo supplire a tale omissione la copia notificata rinvenibile presso il controricorrente, se questi non l’abbia prodotta. La dichiarazione di avvenuta notifica integra un fatto processuale che fa decorrere il termine breve e impegna il ricorrente a subirne le conseguenze, con onere di deposito nel termine dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ.. L’improcedibilità è esclusa solo se la notificazione del ricorso risulti perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, ovvero se la relata sia prodotta dal controricorrente o acquisita al fascicolo d’ufficio.

Il Fatto

La corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello, aveva condannato il ricorrente e altri soggetti al pagamento, in favore del fallimento di una società, di una somma nei limiti della rispettiva quota ereditaria, oltre accessori. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, dichiarando che la stessa gli era stata notificata a mezzo pec. Gli intimati sono rimasti tali.

La questione centrale attiene alla procedibilità del ricorso e, in particolare, all’osservanza dell’onere documentale imposto dall’art. 369 cod. proc. civ. a chi impugni una sentenza della cui notificazione abbia dichiarato di avere avuto conoscenza.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. Il ricorrente, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata a mezzo pec, si è limitato a depositare la copia autentica con attestazione di conformità, ma non anche la relazione della notificazione. La copia notificata non è rinvenibile neppure nella produzione delle parti resistenti, rimaste intimate.

Il collegio richiama il principio consolidato secondo cui il ricorso è improcedibile quando il ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza, anche se avvenuta in via telematica, depositando nei termini la copia autentica priva però della relata di notifica, sempre che tale documentazione non sia prodotta dal controricorrente. A sostegno sono citate Cass. n. 30765 del 2017, Cass. n. 19695 del 2019 e Cass. Sez. Un. n. 10648 del 2017.

La Corte precisa che il difetto di produzione della copia autentica e della relata non comporta improcedibilità solo se risulti che la notificazione del ricorso si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra le due date assicura lo scopo di consentire al giudice di accertare la tempestività sin dal deposito (in tal senso Cass. n. 11386 del 2019). Nel caso concreto, però, la sentenza è stata depositata il 24.08.2017 e il ricorso è stato notificato solo il 24.11.2017, ben oltre il termine breve di sessanta giorni con decorrenza dal primo settembre 2017.

Il collegio ribadisce che, quando l’impugnante abbia allegato, espressamente o implicitamente, che la sentenza gli è stata notificata ai fini del decorso del termine breve, opera l’art. 325 cod. proc. civ. e sorge l’onere di depositare la copia autentica munita di relata entro il termine dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. Restano escluse solo le ipotesi in cui la notificazione del ricorso sia anteriore alla scadenza del termine breve, o la relata sia prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (richiamata Cass. n. 15832 del 2021).

Sul punto le Sezioni Unite hanno affermato che la dichiarazione di avvenuta notificazione attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e, quale manifestazione di autoresponsabilità, impegna la parte a depositare copia della sentenza munita di relata nel termine di legge, senza recupero mediante produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ.; l’improcedibilità è esclusa solo ove la documentazione risulti nella disponibilità del giudice per produzione del controricorrente o per acquisizione del fascicolo d’ufficio (Cass. Sez. Un. n. 21349 del 2022). Nel caso di specie la Corte osserva, inoltre, che non è dimostrata neppure la notifica del ricorso al curatore, non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento. Nulla per le spese, in difetto di costituzione degli intimati, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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