Compenso al consulente: valore del credito e non quota senza valore (Cass. civ. Sez. II n. 549 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il compenso spettante all’ausiliario nominato dal giudice dell’esecuzione per la stima di quote di partecipazione societaria pignorate si determina applicando l’art. 3 della Tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, che richiama l’art. 2 e rinvia, quanto alla base di calcolo, all’art. 1. Poiché nelle cause di esecuzione forzata il valore della controversia si individua, ai sensi dell’art. 17 cod. proc. civ., in relazione al credito per il quale si procede, la liquidazione parametrata a tale credito è corretta. L’esito negativo della stima, che abbia escluso qualsiasi valore commerciale delle quote, non giustifica il ricorso al compenso minimo, perché l’attività svolta dall’ausiliario per accertare attivo e passivo sociali conserva rilievo e non può essere azzerata.

Il Fatto

Nel corso di un’esecuzione mobiliare il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenze, con decreto del 5.1.2017, aveva liquidato all’ausiliario nominato per la stima delle quote pignorate di quattro società a responsabilità limitata un onorario di Euro 2.069,17, oltre Euro 100,00 per spese e accessori, a carico del creditore procedente.

I creditori proponevano opposizione ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza depositata il 22.12.2017, accoglieva l’opposizione limitatamente alle spese, dichiarate non dovute, e la rigettava nel resto, ritenendo congrua la somma liquidata. Avverso tale ordinanza i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. per un unico motivo.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Tabella allegata al D.M. 30.5.2002. Sostenevano che, avendo l’ausiliario stimato le quote “tutte senza valore economico”, il compenso andava liquidato nella misura minima di Euro 145,12, non parametrato al valore del credito precettato.

La Corte richiama il testo dell’art. 3 della Tabella, che prevede un onorario determinato ai sensi dell’articolo precedente e ridotto alla metà, con un minimo comunque dovuto di Euro 145,12. L’art. 2 disciplina l’onorario a percentuale per scaglioni, mentre l’art. 1 stabilisce che, per la perizia, si ha riguardo al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento e, per la consulenza tecnica, al valore della controversia.

Nella specie l’incarico aveva ad oggetto la stima di quote di partecipazione societaria, riconducibili ai “diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere” richiamati dall’art. 3. La Corte richiama Cass. Sez. 2 n. 28766 del 30.11.2017 sull’unitarietà del compenso e osserva che la quota sociale esprime un valore patrimoniale oggettivo, frazione del patrimonio societario.

Poiché il valore della controversia nelle cause esecutive si determina, ex art. 17 cod. proc. civ., sulla base del credito per il quale si procede, la parametrazione operata dall’ordinanza impugnata si sottrae alle critiche. Il pignoramento aveva avuto ad oggetto le quote sul presupposto della loro capienza rispetto al credito azionato.

La Corte respinge la tesi del valore zero: per giungere a escludere il valore commerciale delle quote, l’ausiliario aveva dovuto esaminare attività e passività delle società, svolgendo una pluralità di operazioni. Il risultato negativo non comporta l’azzeramento dell’attività svolta. I precedenti di Cass. Sez. 3 n. 10670 del 3.8.2001, Cass. Sez. 2 n. 11636 del 29.7.2003 e Cass. Sez. 2 n. 1316 del 29.1.2003 non giovano ai ricorrenti, riguardando stimi di immobili o fattispecie in cui comunque il compenso era già parametrato alle poste attive. La Corte ricorda infine che l’esperto stimatore nel processo esecutivo è equiparabile al consulente tecnico d’ufficio (Cass. Sez. 3 n. 18313 del 18.9.2015; Cass. Sez. 2 n. 5325 del 17.3.2016), rilevando il contenuto dell’incarico. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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