Danno all’immagine e abolitio criminis dell’abuso d’ufficio: autonomia della giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 4 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’abolitio criminis del reato di abuso d’ufficio, introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, non determina la caducazione della condizione di esercizio dell’azione erariale per danno all’immagine della Pubblica amministrazione, che resta integrata dalla sentenza penale irrevocabile di condanna ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009. L’art. 2 cod. pen. opera esclusivamente nella sfera penale e non incide sugli effetti extrapenali della sentenza, né sull’autonomia della giurisdizione contabile, fondata su presupposti e finalità distinti. La natura risarcitoria del danno all’immagine sottrae la relativa azione al principio di retroattività della legge più favorevole e al ne bis in idem, non rivestendo il giudizio contabile carattere afflittivo analogo a quello penale. Ai fini della sospensione del processo contabile, l’istanza di revoca della sentenza penale pendente non costituisce pregiudiziale ai sensi dell’art. 106, comma 1, c.g.c., configurando un evento futuro e incerto.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il dirigente di un’Azienda sanitaria chiedendone la condanna al risarcimento del danno all’immagine, quantificato equitativamente in 30.000 euro, oltre rivalutazione e interessi. La pretesa trae origine da una sentenza penale di condanna per abuso d’ufficio, divenuta irrevocabile, con cui si erano accertate condotte poste al servizio di un operatore economico privato nel settore della ristorazione: l’omessa protocollazione di una richiesta di controllo della Polizia giudiziaria, l’avviso preventivo al privato, la concordata esecuzione del sopralluogo e il rilascio di un’attestazione di regolarità.
Il convenuto ha chiesto il rinvio dell’udienza in attesa dell’esito del procedimento di revoca della sentenza penale, pendente davanti al giudice dell’esecuzione dopo l’abrogazione del reato, e nel merito ha eccepito la violazione del ne bis in idem e la sproporzione della pretesa. La Procura si è opposta a ogni rinvio o sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente riqualificato l’istanza difensiva come domanda di sospensione del processo. L’art. 92 c.g.c. disciplina il rinvio per ragioni organizzative o su istanza motivata, ma l’art. 106, comma 2, c.g.c. subordina la sospensione consensuale all’accordo tra le parti, nella specie mancato per l’espressa opposizione della Procura. Residuava dunque la sola ipotesi dell’art. 106, comma 1, c.g.c., che richiede che la definizione di una controversia pregiudiziale costituisca antecedente logico-giuridico necessario della decisione.
La Corte ha escluso che l’istanza di revoca della sentenza penale integri tale pregiudizialità. La condizione di esercizio dell’azione erariale, posta dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, resta integrata dalla sentenza di condanna non più impugnabile con mezzi ordinari ai sensi dell’art. 648 cod. proc. pen., che permane attualmente esistente.
Il Collegio ha poi escluso che l’art. 2 cod. pen. spieghi effetti oltre la sfera penale: l’abolitio criminis determina la cessazione dell’esecuzione della condanna, ma non travolge le obbligazioni civili nascenti dal fatto illecito. La giurisdizione contabile opera su presupposti e finalità autonomi rispetto a quella penale, esercitando un sindacato volto alla tutela del patrimonio pubblico e alla riparazione del pregiudizio reputazionale.
Nel merito, la Corte ha disatteso l’eccezione di ne bis in idem. Il divieto di doppio giudizio per il medesimo fatto non risulta violato quando la giurisdizione penale e quella contabile perseguano finalità distinte, come affermato dalla giurisprudenza Corte EDU richiamata. Il danno all’immagine, per la sua natura risarcitoria, si sottrae alla retroattività della legge più favorevole e non assume connotati afflittivi.
Quanto alla quantificazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., il Collegio ha escluso l’applicabilità della presunzione legale dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, non essendo provato alcun vantaggio patrimoniale. Ha quindi valorizzato la gravità della condotta, il clamor fori — documentato da soli tre articoli di stampa — e il limitato impatto interno ed esterno, rideterminando il danno in 15.000 euro, già comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito.
Nota della Redazione
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