Responsabilità contabile per danno indiretto da errore chirurgico (Corte dei Conti Sez. II App. n. 18 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale di non doversi procedere per difetto di querela, adottata ai sensi dell’art. 529 cod. proc. pen. previa riqualificazione del fatto, ha carattere meramente processuale e non produce gli effetti extrapenali di cui all’art. 652 cod. proc. pen., applicabile solo alle ipotesi tassative di assoluzione dibattimentale per insussistenza del fatto, non commissione o esercizio di dovere o facoltà legittima. Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno indiretto da malpractice sanitaria, il giudice contabile accerta autonomamente gli elementi della responsabilità, senza vincolo di pregiudizialità con il processo penale, e valuta la colpa grave secondo il criterio del più probabile che non, più tenue rispetto all’oltre ogni ragionevole dubbio. La responsabilità del primo operatore è affermata quando la condotta abbia stravolto le regole cautelari e le linee-guida, determinando l’escissione dell’organo sano; quella del secondo operatore è esclusa quando l’errore derivi da un vizio a monte nella diagnosi e nella lateralità, estraneo alla sua sfera di garanzia.

Il Fatto

Due chirurghi in servizio presso un ospedale fiorentino, nel corso di una nefroureterectomia, asportano il rene destro sano in luogo del sinistro, affetto da neoplasia. Il paziente, già fragile, va incontro a insufficienza renale acuta, a dialisi e a un progressivo deterioramento, fino al decesso. L’azienda sanitaria transige con i congiunti versando euro 445.000.

La Procura regionale agisce per il danno indiretto. La Sezione giurisdizionale per la Toscana rigetta la domanda sull’assunto che la sentenza penale di non doversi procedere avesse escluso il nesso causale e fosse assistita dagli effetti dell’art. 652 cod. proc. pen. Il Procuratore regionale appella.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello ricostruisce anzitutto la categoria del danno indiretto, fondandola sull’art. 28 Cost.: l’amministrazione, convenuta dal terzo leso e tenuta al ristoro, assume la veste di danneggiata nel giudizio contabile. Il danno non deriva dall’accertamento reso inter alios, ma dalla concreta esecuzione del titolo o dell’accordo transattivo, che realizza la deminutio patrimonii.

L’eccezione di mutatio libelli è respinta: la questione dell’oggetto della transazione è estranea al thema decidendum, poiché il giudice contabile è chiamato ad accertare la responsabilità sul presupposto dell’esborso di denaro pubblico, potendo al più scrutinare la ragionevolezza dell’accordo sotto il profilo del nesso causale.

Quanto all’art. 652 cod. proc. pen., la Corte ne afferma la tassatività e l’inapplicabilità analogica, richiamando Cass. civ. Sez. Un. n. 1768 del 2011 e Cass. pen. Sez. Un. n. 35599 del 2012. La pronuncia per difetto di querela è meramente processuale, priva di accertamento del fatto storico-reato, e non vincola il giudice contabile. La piana lettura della sentenza penale, anzi, conferma il nesso causale tra l’intervento errato e il decesso, escludendo solo la causalità della colpa.

La transazione è ritenuta ragionevole e di natura onnicomprensiva, valutata ex ante rispetto all’accertamento penale, quando già sussistevano ammissioni del primo operatore, rinvio a giudizio, istruttoria interna e consulenze convergenti.

Sul piano soggettivo, la colpa grave è riconosciuta al primo operatore, che aveva in cura il paziente, predispose cartella e consenso informato errati e omise di visionare le immagini radiologiche, violando le linee-guida aziendali. È esclusa per il secondo operatore, poiché l’indicazione della lateralità compete a un’équipe di cui non fa parte e opera il principio dell’affidamento. Il danno è ridotto equitativamente al 50%, pari a euro 178.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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