Conto a materia e sub conti degli agenti contabili secondari (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 97 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto a materia è regolarmente reso dall’agente contabile principale quando indica, in modo analitico, i numeri di matricola degli stampati a valore oggetto di gestione, poiché tale indicazione è necessaria per individuare con certezza i beni rendicontati. I funzionari che, presso uffici diversi, collaborano al rilascio degli stampati senza formale investitura, non assumono la veste di agenti contabili secondari e non sono tenuti alla redazione dei sub conti da allegare al conto principale. Le somme versate dagli utenti a titolo di tassa di concessione governativa e regionale, in assenza di concreto maneggio di denaro, non rientrano nella rendicontazione dell’agente contabile. Le irregolarità meramente formali del conto non giustificano addebiti a carico dell’agente, con conseguente compensazione delle spese.

Il Fatto

La vicenda concerne il conto giudiziale reso da una funzionaria del Ministero dell’Interno, in servizio presso la Questura, quale consegnataria degli stampati a valore denominati libretti per licenza di porto d’armi da caccia e carta europea armi da fuoco, per il periodo dall’1/1 al 30/6/2019. Il conto è un c.d. conto a materia, non essendovi maneggio di denaro da parte dell’agente.

Il magistrato istruttore ha sottoposto al Collegio, in via preliminare, la questione dell’ammissibilità del conto, non corredato dei sub conti dei funzionari preposti agli Uffici Armi di più Commissariati di P.S., e, nel merito, alcune irregolarità: la mancata indicazione dei numeri di matricola degli stampati, la mancata rendicontazione delle tasse di concessione e l’avvenuto discarico di libretti annullati dopo il termine della gestione. L’agente ha depositato memoria difensiva; il P.M. ha chiesto dichiararsi il conto ammissibile, ancorché parzialmente irregolare, senza addebiti.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione preliminare dell’ammissibilità. Secondo il magistrato istruttore, la gestione sarebbe stata complessa, con conseguente necessità di allegare i conti degli agenti contabili secondari ai sensi dell’art. 192 del R.D. n. 827/1924. Il Collegio dissente: nel 2019 i funzionari degli Uffici Armi non avevano ancora concretamente assunto la veste di agenti contabili secondari, figurando quali semplici collaboratori dell’agente principale.

I prospetti trasmessi dai Commissariati avevano carattere meramente riepilogativo e informativo: la responsabilità della gestione restava in capo alla consegnataria, che effettuava i dovuti riscontri. Anche il P.M. ha escluso la necessità di disporre l’allegazione dei sub conti. Il conto è dunque dichiarato ammissibile sotto tale profilo.

Nel merito, il Collegio condivide il rilievo sulla mancata indicazione dei numeri di matricola. Trattandosi di conto a materia, tale indicazione è necessaria per individuare con certezza i beni oggetto di rendicontazione: ne deriva una irregolarità formale del conto.

È invece priva di fondamento la censura relativa alle tasse di concessione governativa e regionale. Le somme venivano versate dagli utenti su appositi conti correnti intestati all’Agenzia delle Entrate e alla Regione; non essendovi concreto maneggio di denaro da parte del consegnatario, tali somme non potevano essere oggetto di rendicontazione. Il rilievo sui libretti annullati dopo il 30/6/2019 resta assorbito nella valutazione complessiva.

Le irregolarità riscontrate rimangono circoscritte a un ambito prettamente formale, con la conseguenza che non v’è luogo ad addebiti a carico dell’agente contabile. La natura solo formale dell’irregolarità consente la compensazione delle spese di giudizio. La Corte dichiara pertanto parzialmente irregolare il conto, senza alcun addebito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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