Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 13 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, l’avvenuta integrale liquidazione del trattamento da parte dell’I.N.P.S. in epoca successiva al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse del ricorrente alla decisione. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa, realizzata dopo la proposizione della domanda giudiziale, integra gli estremi della soccombenza virtuale dell’ente previdenziale, con conseguente condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, da distrarsi ove il difensore sia antistatario.
Il Fatto
Un ex Assistente della Polizia di Stato ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di VIII categoria, tabella A, con decorrenza dalla data del congedo, oltre arretrati e accessori.
L’istante aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata e la relativa ascrizione a categoria da parte della C.M.O. e della Commissione di verifica. Aveva quindi presentato all’I.N.P.S. istanza telematica di liquidazione del trattamento privilegiato, poi seguita da diffida rimasta senza riscontro. Di qui il ricorso all’autorità giurisdizionale contabile.
La Motivazione della Corte
Costituendosi in giudizio, l’I.N.P.S. ha rappresentato di aver emanato il provvedimento di riconoscimento del trattamento privilegiato in favore del ricorrente, con pagamento comprensivo degli arretrati, ed ha chiesto un breve rinvio per verificare l’effettivo pagamento e la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con ordinanza a verbale dell’udienza del 17 settembre 2024, su concorde avviso delle parti, il giudice ha disposto il rinvio richiesto per la verifica del pagamento. In vista della successiva udienza l’Istituto ha depositato copia del cedolino del mese di ottobre, dal quale risulta l’avvenuta corresponsione della prestazione.
All’udienza del 21 gennaio 2025 le parti si sono reciprocamente date atto della sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere. La questione sottoposta al giudice atteneva al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di VIII categoria, tabella A, con decorrenza dalla data del congedo, in conseguenza dell’accertata dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata.
La Corte ha rilevato che la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante l’adozione del provvedimento di liquidazione e il riconoscimento degli arretrati, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, la Corte ha osservato che la liquidazione della P.P.O. è intervenuta in data successiva al deposito del ricorso, configurando la soccombenza virtuale dell’I.N.P.S. L’Istituto è stato dunque condannato alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 300,00, da distrarsi in favore del legale antistatario.
Nota della Redazione
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