Danno all’immagine da assenteismo: quantificazione equitativa e riduzione in appello (Corte dei Conti Sez. III App. n. 265 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine subito dall’amministrazione per condotte di assenteismo poste in essere da un dirigente sanitario è risarcibile anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 55 quater, comma 3 quater, d.lgs. n. 165/2001, che non ha eliminato la risarcibilità ex art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001. La sua liquidazione non può fondarsi sui criteri di cui all’art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, ma va operata in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., sulla base dei parametri soggettivo, oggettivo e sociale. Il clamor fori costituisce solo uno degli indici di valutazione: il pregiudizio reputazionale può configurarsi anche in assenza di eco mediatica, ma una diffusione della notizia limitata a livello locale giustifica una riduzione del quantum rispetto alla stima di primo grado.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’accertamento, in sede contabile, della responsabilità amministrativa di un dirigente medico per condotte di assenteismo reiterate tra il 2010 e il 2015, mentre ricopriva l’incarico di direttore di una struttura complessa di un presidio ospedaliero. Con la sentenza n. 139/2019 la Sezione giurisdizionale regionale aveva condannato il dirigente al risarcimento del danno patrimoniale, pari alla differenza tra gli emolumenti percepiti durante le assenze ingiustificate e quanto già versato a seguito di un accordo transattivo.
La questione del danno all’immagine seguiva un percorso processuale articolato: la prima decisione sul punto era stata riformata in appello con declaratoria di nullità e rinvio, e la Sezione regionale, in diversa composizione, aveva poi condannato il dirigente al pagamento di 15.000,00 euro. Avverso tale decisione il dirigente ha proposto appello, contestando la quantificazione del pregiudizio reputazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio d’appello circoscrive l’ambito del proprio esame: l’an debeatur è ormai coperto dal giudicato formatosi sulla precedente decisione, per cui il giudizio di impugnazione resta limitato alla sola determinazione del quantum. Su questo terreno si concentrano le censure dell’appellante, che contesta la rilevanza attribuita alla fuga di notizia sulla stampa locale, la mancata considerazione del raggiungimento degli obiettivi clinici, l’assenza di disfunzioni organizzative e la circostanza di aver già versato il risarcimento pattuito.
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 55 quater, comma 3 quater, d.lgs. n. 165/2001, secondo e terzo periodo, non ha eliminato la risarcibilità del danno all’immagine ex art. 55 quinquies del medesimo decreto, che conserva la propria specialità rispetto alla disciplina generale. Da ciò deriva l’inapplicabilità dei criteri tabellari di cui all’art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994 e il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile consolidata secondo cui il ricorso al potere di determinazione equitativa non richiede né l’assoluta impossibilità di stima, né una dimostrazione minuziosa della corrispondenza tra singoli elementi e somma liquidata: è sufficiente che l’accertamento scaturisca da un esame globale della situazione processuale. Nel caso concreto, il giudice di primo grado ha applicato i parametri soggettivo, oggettivo e sociale, valorizzando la posizione di direttore di struttura complessa, la riprovevolezza delle condotte, la loro reiterazione per un lungo arco temporale e il clamore suscitato.
Le censure dell’appellante volte a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi clinici sono giudicate irrilevanti: il pregiudizio reputazionale non attiene allo svolgimento delle prestazioni, ma alle conseguenze negative sull’immagine dell’ente derivanti dalla reiterazione delle condotte illecite. La Corte ribadisce poi che il danno all’immagine può configurarsi anche in assenza di eco mediatica, essendo il clamor fori solo uno degli indici valutativi. Nel caso di specie, tuttavia, la diffusione della notizia è risultata limitata a livello locale, circostanza che induce il Collegio a ridurre la quantificazione a 10.000,00 euro, oltre interessi legali e spese.
Nota della Redazione
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