Danno all’immagine e obbligo di riversamento per il pubblico dipendente (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 94 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, ancorché priva dell’efficacia erga omnes propria della condanna dibattimentale, integra il presupposto processuale richiesto dall’art. 51, comma 7, c.g.c. ai fini dell’azione di risarcimento del danno all’immagine, presupponendo un’accertata ammissione di colpevolezza, disattivabile solo con riscontri di segno contrario. La quantificazione può essere operata in via equitativa secondo i criteri oggettivo, soggettivo e sociale, assumendo come parametro di congruità la misura del doppio dell’utilità illecitamente percepita. L’obbligo di riversamento dei compensi di cui all’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 si estende anche alle attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili, non limitandosi alle sole situazioni di incompatibilità relativa.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, in servizio presso una sede operativa, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per complessivi € 40.247,52, a titolo di responsabilità dolosa e, in subordine, gravemente colposa. La pretesa si fondava su due voci: il danno all’immagine dell’amministrazione, per € 35.020,00, e il danno da omesso riversamento dei compensi derivanti da attività extraistituzionale, per € 5.227,52.
Il dipendente era stato condannato, con sentenza di patteggiamento del GIP presso il Tribunale di L’Aquila, divenuta irrevocabile, alla pena di tre anni di reclusione per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e accesso abusivo a sistema informatico. Aveva ceduto, dietro corrispettivo, informazioni riservate reperite mediante accessi abusivi alle banche dati, ed era stato licenziato senza preavviso. Durante la sospensione cautelare, aveva altresì svolto attività lavorativa retribuita presso soggetti privati, omettendone l’autorizzazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione accerta preliminarmente la regolarità della notifica e dichiara la contumacia del convenuto, non costituito. Richiamati gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, il Collegio accoglie integralmente la domanda attorea.
Quanto al danno all’immagine, la Corte ritiene la sentenza di patteggiamento equiparabile alla sentenza penale di condanna ai fini dell’avvio dell’azione risarcitoria. Il giudice penale ha accertato il fatto e la sua imputabilità sul piano oggettivo e soggettivo, onde la pronuncia introduce una presunzione di colpevolezza che il condannato è onerato di superare. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile che riconosce alla sentenza ex art. 444 c.p.p. un particolare valore probatorio, disattivabile solo con elementi contrari di segno nettamente opposto. L’accesso abusivo, la reiterazione e la sistematicità delle condotte, il mercimonio della funzione e il clamor fori documentato confermano lo sviamento delle funzioni istituzionali e la lesione del prestigio dell’amministrazione.
Sulla quantificazione, la Corte liquida il danno in via equitativa in misura pari al doppio dell’utilità percepita, ex art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, individuata in € 17.510,00 come prezzo della corruzione. Il criterio legale, unitamente ai parametri oggettivo, soggettivo e sociale, è ritenuto congruo in ragione della gravità dei fatti, della qualifica rivestita dall’autore e della risonanza mediatica.
Sulla seconda imputazione, il Collegio rileva che l’attività svolta durante la sospensione cautelare, dietro percezione dell’indennità alimentare, è dimostrata dalla documentazione acquisita e integra un impiego vietato dall’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, non autorizzabile in via assoluta. Pur riconoscendo l’autorevolezza della sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2025/QM/PROC, che limita l’obbligo di riversamento alle sole incompatibilità relative, la Sezione si discosta da tale indirizzo, in continuità con la propria precedente pronuncia n. 46/2025 e con le recenti decisioni di appello e territoriali. L’obbligo di riversamento va riferito anche agli incarichi non autorizzati né autorizzabili, non essendo ragionevole che l’ordinamento riservi il trattamento più rigoroso alle sole attività astrattamente autorizzabili. Il danno da mancata entrata è quantificato al lordo delle ritenute, secondo il principio delle Sezioni riunite n. 13/2021.
L’elemento soggettivo è ravvisato nel dolo, per la piena consapevolezza dell’illiceità desumibile dalla mancata richiesta di un’autorizzazione che non poteva essere rilasciata. Il Collegio non esercita il potere riduttivo introdotto dalla legge n. 1 del 2026, stante il carattere doloso della condotta e la coincidenza del danno con la somma contestata, e condanna il convenuto al pagamento della somma complessiva, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio.
Nota della Redazione
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