Consegnatario di beni mobili e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 143 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Tale debito ricorre soltanto in capo al consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, con tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”, esistenze iniziali e rimanenze finali. Il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, non è soggetto all’obbligo di resa del conto. Laddove il conto si risolva in una mera elencazione ricognitiva di beni eterogenei riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile con restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto, iscritto al registro di Segreteria, riguarda un dipendente del comune indicato in sentenza, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’ente per l’esercizio finanziario 2022. Il conto giudiziale, redatto con riferimento al presunto debito di custodia sui beni, è stato presentato dal consegnatario.

Nella relazione istruttoria il Magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando invece un debito di vigilanza. La Procura regionale ha depositato conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore ha esposto il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero ha concordato con l’istanza di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua nello svolgimento di una gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, l’elemento tassativo e ineludibile che segna lo spartiacque tra consegnatari per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati.

La ragione è che i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto giudiziale, ai cui dipendenti comunque si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte funzionali operative, la cui movimentazione deve transitare nel conto giudiziale.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e sulla gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.

La Corte richiama la consolidata giurisprudenza contabile (Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017). Rileva quindi che nel conto in esame non è possibile individuare beni per i quali sia previsto un debito di custodia, per la natura eterogenea degli stessi, anche a carattere durevole, e per l’assenza di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”. Trattandosi di mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del comune, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio, con restituzione del conto all’Amministrazione. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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