Danno all’immagine da assenteismo escluso per episodio di particolare tenuità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 3 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno all’immagine della pubblica amministrazione da condotte assenteistiche del pubblico dipendente, la pretesa risarcitoria della Procura contabile va respinta per inesistenza del danno quando l’episodio sia di oggettiva esiguità e particolare tenuità. Il pregiudizio alla rappresentazione che i consociati hanno dell’integrità ed efficienza dell’amministrazione, in conformità al modello dell’art. 97 Cost., deve essere provato da chi lo allega, sia nell’an sia nel quantum, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., non consentendo la disciplina positiva una interpretazione in chiave sanzionatoria. L’assenza di risonanza mediatica non è presupposto del danno, ma occorre comunque la prova della lesione reputazionale. All’esito del proscioglimento nel merito, le spese di difesa del convenuto gravano sull’amministrazione ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania conveniva in giudizio un dipendente dell’INPS, addetto a una agenzia complessa, chiedendone la condanna al pagamento di euro 2.902,95 oltre accessori in favore dell’Istituto, a titolo di danno all’immagine asseritamente arrecato dall’Ente in seguito a un episodio di assenteismo.

Secondo la prospettazione attorea, il dipendente, con artifizi e raggiri, avrebbe omesso le timbrature in entrata e in uscita, frodando il datore di lavoro. Il procedimento disciplinare si era concluso con il licenziamento senza preavviso ai sensi dell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165 del 2001, confermato dal giudice del lavoro. Il danno patrimoniale, pari a euro 107,32, era stato integralmente recuperato; residuava la sola voce non patrimoniale, quantificata equitativamente in una mensilità stipendiale lorda. Il convenuto, non avendo accettato il rito monitorio, eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda, contestando la durata dell’assenza, l’elemento soggettivo e l’esistenza stessa del pregiudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo del danno all’immagine. Il rimedio nasce in via pretoria e trova il primo riferimento legislativo nell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009, che rinvia all’art. 7 della legge n. 97/2001. A questa ipotesi si è affiancata quella speciale del T.U.P.I., con l’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che obbliga il lavoratore a risarcire il danno patrimoniale e quello all’immagine in caso di false attestazioni della presenza in servizio.

Il Collegio dà conto dell’intervento della Corte cost. n. 61/2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo dell’art. 55-quater, comma 3-quater, per violazione dell’art. 76 Cost., lasciando intatto il primo periodo. Richiama quindi la giurisprudenza di appello (Sez. II n. 140 e n. 146 del 2020), secondo cui la pronuncia non ha travolto l’ipotesi di danno all’immagine, che sopravvive nella previsione dell’art. 55-quinquies.

Nel merito, la Corte ritiene infondata la pretesa per inesistenza del danno. L’episodio contestato è di oggettiva esiguità: un’assenza ingiustificata di soli due ore e trenta minuti, dalle ore 12:33 alle ore 15:03 dell’8 agosto 2022. La condotta è censurabile sul piano disciplinare e foriera di danno patrimoniale, ma circoscritta nel tempo e priva di rilevanza tale da ledere di per sé la reputazione dell’Amministrazione presso l’opinione pubblica.

Il Collegio valorizza la reazione tempestiva e proporzionata dell’Ente: la sospensione cautelare dal giorno successivo e il licenziamento senza preavviso, con valenza esemplare all’interno dell’organizzazione e idonea a scongiurare ricadute negative sull’immagine. Il danno patrimoniale, di particolare tenuità, era già stato integralmente ristorato. Manca poi qualsiasi risONanza mediatica; la Corte precisa che essa non è presupposto del danno, ma occorre comunque la prova della lesione alla rappresentazione dell’integrità ed efficienza dell’amministrazione. Prova non fornita per un unico episodio di tenuità, non preceduto da altre condotte. La domanda va dunque respinta e, in applicazione dell’art. 31, comma 2, c.g.c., le spese di difesa del convenuto prosciolto sono liquidate a carico dell’INPS in euro 700,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *