Responsabilità erariale limitata al dolo e difetto di nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 2 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità amministrativa, la limitazione prevista dall’art. 21 del decreto-legge n. 76/2020 circoscrive l’azione erariale alle condotte dolose e richiede la prova della volontà dell’evento dannoso. Non è sufficiente la consapevole violazione degli obblighi di servizio, ossia il dolo contrattuale, ma occorre la consapevolezza di arrecare un pregiudizio all’amministrazione. Il dolo erariale è configurabile, nella sua derivazione penalistica, solo se la volontà dell’evento si accompagna alla coscienza dell’antigiuridicità della condotta. Il difetto di prova dell’elemento soggettivo impone il proscioglimento nel merito, e la responsabilità del soggetto apicale presuppone un nesso causale tra la sua condotta e il danno contestato.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il sindaco di un Comune e il responsabile delle risorse umane di un altro Comune, chiedendone la condanna in solido al pagamento di euro 294.015,468, oltre interessi e rivalutazione, per asserite assunzioni illegittime. Secondo la ricostruzione attorea, i convenuti, mediante un intreccio di scorrimento di graduatorie, avrebbero individuato selettivamente le risorse da assumere, contravvenendo alle regole sulle assunzioni pubbliche e disattendendo l’obbligo di attingere alle liste di disponibilità.
Il danno sarebbe derivato dagli emolumenti corrisposti ai dipendenti assunti in violazione di norme imperative e dalle indennità riconosciute al personale in mobilità. La condotta era stata declinata a titolo di dolo. Instauratosi il contraddittorio, entrambi i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda, eccependo l’insussistenza del danno, dell’elemento soggettivo e del nesso causale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di improcedibilità ex art. 21 del decreto-legge n. 76/2020, respingendola. La mancanza di prova della volontà dell’evento dannoso non attiene alla proponibilità dell’azione, ma al merito: grava sulla Procura l’onere di dimostrare la consapevole volontà di porre in essere azioni contra legem. Poiché la condotta è stata prospettata come dolosa per entrambi i convenuti, il giudizio è stato correttamente introdotto.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo sulle assunzioni pubbliche. L’art. 97, quarto comma, della Costituzione impone il concorso, ma l’ordinamento prevede forme alternative secondo un ordine di precedenza: mobilità obbligatoria, mobilità volontaria e infine lo scorrimento delle graduatorie. L’art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 subordina le nuove assunzioni al previo esperimento delle procedure di mobilità, e l’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 consente di utilizzare graduatorie di altri enti previo accordo. È richiesta la sovrapponibilità tra il profilo ricercato e quello disponibile nella graduatoria utilizzata.
Il Collegio ritiene che l’obbligo di previo esperimento della mobilità gravasse unicamente sul Comune procedente e sul responsabile delle risorse umane, il cui comportamento risulta esente da censure: la procedura è stata attivata e rinnovata dopo l’aggiornamento del piano del fabbisogno, senza riscontro. Quanto ai criteri, il responsabile non aveva margine di discrezionalità, avendo la Giunta fissato il criterio dell’appartenenza insulare.
La Corte ravvisa invece una negligenza del responsabile nella mancata verifica di sovrapponibilità tra il profilo di istruttore amministrativo e quello di istruttore economico-finanziario. Tuttavia, in assenza della prova della volontà dell’evento dannoso, non è configurabile il dolo, neppure nella forma eventuale. Il superamento di un concorso comporta una legittima aspettativa allo scorrimento, e i legami di parentela con amministratori locali non bastano a dubitare della legittimità della procedura. Quanto al sindaco, difetta il nesso causale: la sua nota riscontrava la richiesta allegando la graduatoria per il diverso profilo, e spettava al Comune richiedente verificare la corrispondenza. Il ricorso alla graduatoria dell’altro ente si sarebbe perfezionato comunque, quale effetto della sola disponibilità confermata.
Nota della Redazione
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