Parere positivo sulla costituzione di società in house per i rifiuti urbani (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 162 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, si attiva quando l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio, tramite costituzione di una società o acquisto di una partecipazione. In tale sede la Sezione verifica i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che sia attuata con gli strumenti del diritto societario. L’onere di analitica motivazione può essere assolto per relationem agli atti dell’ente di governo d’ambito, quando il ricorso alla società in house e la scelta del modello gestionale siano già stati compiuti in quella sede e residuino scarsi margini di discrezionalità in capo all’ente procedente. Il parere positivo resta condizionato alla verifica del rispetto del principio di equilibrio di bilancio, anche prospettico, e della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il Fatto
Il Comune di Bussolengo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare n. 20 del 29 luglio 2025, con la quale ha preso atto della scelta del Consiglio di bacino Verona Nord e ha assunto la partecipazione nella costituenda Newco SpA. La società è destinata alla gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani nel bacino, per un affidamento di quindici anni disposto dall’Assemblea di bacino con la delibera n. 11 del 4 giugno 2025.
L’operazione coinvolge cinquantotto comuni. Il Comune procedente partecipa direttamente al capitale per una quota pari al 4,830%, con un conferimento di 217.333,34 euro, e subordina la sottoscrizione della quota al parere favorevole della Sezione o alla decorrenza del termine di sessanta giorni senza pronuncia. La questione arriva davanti alla Corte perché la legge impone la trasmissione dell’atto deliberativo di costituzione societaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della nuova funzione di controllo delineata dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 16/QMIG/2022. Il procedimento societario si articola in due fasi: quella pubblicistica, di determinazione della volontà dell’ente, e quella privatistica, di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il controllo si colloca nel passaggio tra le due fasi.
La fattispecie rientra nell’ambito oggettivo dell’art. 5, comma 3, Tusp, perché all’esito dell’operazione il Comune acquista la qualità di socio nella nuova società. Le Sezioni riunite hanno circoscritto il controllo ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, escludendo le operazioni straordinarie compiute nella qualità di socio.
L’ordito normativo lascia margini ristretti all’ente. La scelta dell’affidamento in house providing e del modello gestionale appartiene al Consiglio di bacino, in forza del d.lgs. n. 201/2022, degli artt. 203 d.lgs. n. 152/2006 e 3-bis d.l. n. 138/2011, nonché della l.r. Veneto n. 52/2012. Ai Consigli di bacino sono riservate le funzioni di programmazione, affidamento e controllo, con divieto di gestione operativa.
Quanto ai requisiti dell’art. 5, la Sezione ritiene assolto l’onere motivazionale mediante rinvio per relationem alla relazione del Consiglio di bacino e al piano economico finanziario asseverato, che vale anche come business plan e analisi di sensitività. La sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo emerge dagli indicatori reddituali e patrimoniali; sotto il profilo soggettivo, i fondi sono stanziati nel bilancio di previsione. La convenienza economica è suffragata dall’analisi di benchmark con affidamenti tramite gara, fabbisogni standard e dati ISPRA.
La Sezione formula però due precisazioni. Non si rinvengono nella delibera indicazioni specifiche sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica: resta in capo all’ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica della società e di operare gli accantonamenti di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011. Inoltre, la deliberazione non è motivata sulla compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato, presumibilmente per le caratteristiche del servizio affidato. Il parere è pertanto favorevole, allo stato degli atti.
Nota della Redazione
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