Attività libero professionale intramuraria del medico in esclusività e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 118 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico legato da un rapporto di lavoro esclusivo che svolga attività libero professionale intramuraria senza la prescritta autorizzazione, utilizzando locali, apparecchiature e personale della struttura sanitaria pubblica, pone in essere una condotta illecita che integra danno erariale. Il pregiudizio patrimoniale si compone di due voci autonome: l’indennità di esclusività indebitamente percepita e i compensi riscossi dai pazienti in violazione del divieto posto dall’art. 15-quinquies, comma 1, della legge n. 448/1998 e dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, oltre al danno da mancato pagamento del ticket. L’accertamento dell’elemento soggettivo nella forma del dolo è confermato dalla condotta consapevole e reiterata del sanitario, nonché dalla sua recidività.
Il Fatto
Il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sicilia cita in giudizio un dirigente medico dipendente dell’Ospedale Maggiore di Modica, in regime di esclusività dal 1° febbraio 2010, per il risarcimento del danno erariale. La vicenda trae origine dalla trasmissione, da parte della Procura della Repubblica di Ragusa, della richiesta di rinvio a giudizio per reati continuati di truffa aggravata e abuso d’ufficio. Le indagini avevano accertato che, tra settembre e novembre 2018, il sanitario effettuava numerose visite mediche al di fuori del sistema di prenotazione CUP, facendosi corrispondere dai pazienti un corrispettivo senza emettere fattura e senza versare alcuna somma alla struttura.
Il convenuto veniva licenziato senza preavviso e, successivamente, la Sezione penale del Tribunale di Ragusa lo condannava alla pena di due anni di reclusione. Il Procuratore regionale contesta due autonome voci di danno e richiama la recidività del sanitario, già condannato per analoghi fatti. Il convenuto non si è avvalso delle facoltà difensive preprocessuali e non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, regolarmente citato e non comparso. Passa quindi all’esame della causa petendi, che riguarda due profili distinti: la violazione del divieto di svolgere attività libero professionale non autorizzata, con riferimento all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, e la percezione dell’indennità di esclusività in costanza del rapporto esclusivo.
Richiama il quadro normativo di riferimento. L’art. 15-quater del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che i dirigenti medici debbano presentare apposita istanza per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria. Il successivo art. 15-quinquies prescrive la totale disponibilità del sanitario e vieta lo svolgimento dell’attività libero professionale al di fuori delle ipotesi consentite. L’art. 1, comma 5, della legge n. 448/1998 stabilisce che la violazione degli obblighi connessi all’esclusività comporta la risoluzione del rapporto e la restituzione dei proventi ricevuti.
Il Collegio esamina poi il Regolamento ALPI adottato dall’azienda sanitaria. Le sue disposizioni impongono che l’attività intramuraria non sia in contrasto con le finalità istituzionali e non si ponga come offerta sostitutiva delle prestazioni in regime istituzionale. Gli articoli regolamentari richiamati impongono la prenotazione, la preventiva acquisizione del consenso del paziente e il versamento del ticket, con rilascio di ricevuta da conservare.
Il quadro normativo, tanto primario quanto regolamentare, risulta reiteratamente violato. Il sanitario agiva in costanza di un rapporto esclusivo, per il quale percepiva la relativa indennità, e svolgeva l’attività privata all’interno dei locali ospedalieri, con le strumentazioni e i farmaci della struttura, violando il divieto di prestazioni senza prenotazione e pagamento del ticket. La responsabilità è pienamente acclarata dal corredo probatorio: intercettazioni telefoniche contenenti indicazioni ai pazienti su come evitare il pagamento e dichiarazioni dei pazienti escussi a sommarie informazioni.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio concorda con la connotazione dolosa della condotta, aggravata dalla recidività del sanitario, già condannato per fatti analoghi. Il nesso eziologico tra condotta e danno è ritenuto indubitabile. L’accoglimento integrale della richiesta segue anche alla luce dell’assenza di difesa del convenuto. Le spese di giudizio, liquidate in favore dello Stato, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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