Nessun nesso causale tra servizio in poligono e tumore del surrene (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 147 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve essere accertata con criteri di rigorosa certezza e non di mera probabilità. Il giudice contabile, in presenza di pareri univoci e concordi del Comitato di verifica per le cause di servizio e dei consulenti tecnici d’ufficio, può fondare il rigetto sulla loro condivisa motivazione, che prevale sulla perizia stragiudiziale di parte, qualificabile come semplice mezzo difensivo di natura indiziaria e ipotetica. La documentazione a contenuto informativo generale, come le risultanze di Commissioni Parlamentari d’inchiesta o i rapporti scientifici sul c.d. inquinamento bellico, non riveste autonoma rilevanza probatoria, perché analizza il fenomeno in termini oggettivi, storici e statistici, senza riferimento alla posizione individuale del ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente, già militare congedata per fine ferma, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa ha respinto la domanda di pensione privilegiata e la richiesta dei benefici riconosciuti alle vittime del dovere, per asserita non dipendenza da causa di servizio di una patologia oncologica del surrene.

La ricorrente aveva prestato servizio presso un poligono interforze dal 2009 al 2011, adducendo l’esposizione a uranio impoverito e a sostanze nocive, con svolgimento di mansioni di guardia e bonifica senza adeguati dispositivi di protezione. Sosteneva che la patologia fosse insorta durante il servizio e per causa di esso, invocando una perizia medica di parte e la documentazione scientifica e parlamentare sulla materia.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha respinto il ricorso sull’assorbente rilievo della convergenza di tutti gli accertamenti tecnici. Sia il Comitato di verifica per le cause di servizio, con due pareri, sia il Collegio Medico Legale dell’ASL di Cagliari e quello della Sezione Speciale presso la Corte dei Conti hanno escluso l’esistenza di un nesso causale, o anche solo concausale, efficiente e determinante, tra il servizio prestato e la malattia.

La Corte ha richiamato il principio di diritto secondo cui la valutazione del libero convincimento del giudice attribuisce alle CTU un valore superiore, nella scala di delibazione delle risultanze processuali, rispetto alla perizia stragiudiziale depositata dalla parte, che integra un semplice mezzo difensivo. Ha inoltre richiamato il consolidato indirizzo per cui le conclusioni del consulente tecnico devono ritenersi attendibili quando sorrette da argomentazioni puntuali, immuni da vizi logici o da travisamento dei fatti.

Nel merito sanitario, la CTU ha evidenziato che l’eziologia del raro tumore surrenalico è sconosciuta, che l’unica neoplasia associata a un eccesso statisticamente significativo per esposizione prolungata a particelle ionizzanti è il linfoma di Hodgkin, e che l’insorgenza della malattia in età molto giovanile diverge dal quadro epidemiologico di riferimento. Ha inoltre precisato che la probabilità di mutazioni da ionizzazione correlata all’uranio depleto è circoscritta all’irraggiamento da radiazioni alfa, sprigionantisi al solo impatto del proietto, e che le mansioni concretamente svolte dalla ricorrente non comportavano un rischio specifico aggravato né l’uso di munizionamenti con uranio impoverito.

Quanto alla documentazione prodotta dalla difesa, il Giudice ha osservato che gli atti a contenuto informativo generale analizzano il fenomeno solo dal punto di vista oggettivo e statistico, mentre il giudizio verte sulla posizione personale e sulle effettive mansioni dell’interessata. Ne ha tratto il corollario che nessun obbligo di contestazione gravava sull’Amministrazione e che la richiesta istruttoria avanzata in via subordinata nelle note d’udienza andava rigettata, difettando dubbi o incertezze sulle conclusioni peritali. Le spese di giudizio sono state compensate per la natura della controversia e le difficoltà dell’accertamento sanitario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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