Danno all’immagine da falsa attestazione di presenza e autonomia dal giudicato penale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 9 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per falsa attestazione della presenza in servizio, la sentenza penale di assoluzione non fa stato nel giudizio contabile, poiché i due giudizi hanno petitum e causa petendi diversi e la pronuncia penale è coperta da efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., solo per l’accertamento che il fatto non sussiste o non è stato commesso. La circostanza che il giudice penale abbia ritenuto il fatto non punibile per particolare tenuità non esclude l’accertamento della materialità delle assenze né la configurabilità del danno patrimoniale e del danno all’immagine della pubblica amministrazione. Quest’ultimo, nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001, resta configurabile e si liquida equitativamente, assumendo a parametro — non vincolante — il criterio del doppio della somma illecitamente percepita.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un dipendente della Città Metropolitana di Cagliari, inquadrato come esecutore centralino, chiedendone la condanna al pagamento di euro 3.030,95 in favore dell’ente di appartenenza, oltre rivalutazione, interessi e spese. La domanda si fondava su una segnalazione della Guardia di Finanza e sugli esiti di servizi di videoregistrazione e osservazione, dai quali era emerso che il dipendente avrebbe timbrato il cartellino marcatempo in entrata e in uscita, allontanandosi però dal posto di lavoro per ragioni personali senza timbrare le uscite. Il danno patrimoniale contestato era quantificato in euro 30,95, corrispondente a 3 ore e 26 minuti di assenza ingiustificata, mentre il danno all’immagine era stimato in euro 3.000,00.
Il convenuto si costituiva, chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio penale, nel quale era stata pronunciata assoluzione perché il fatto non sussiste quanto alla fattispecie di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 e perché non punibile per particolare tenuità quanto alla truffa di cui all’art. 640 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione accoglie parzialmente la domanda. Quanto al danno patrimoniale, la Corte ricostruisce il quadro normativo sull’orario di servizio dei pubblici dipendenti, a partire dall’art. 22 della legge n. 724/1994, che impone l’accertamento dell’orario mediante controlli obiettivi e automatizzati, e dagli obblighi di diligenza e fedeltà. L’adempimento della prestazione, commisurata all’orario effettivo, costituisce il sinallagma del rapporto e l’allontanamento non autorizzato giustifica la riduzione della retribuzione.
Sul rapporto con il giudizio penale, la Corte ribadisce che la giurisdizione penale e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nelle rispettive sfere cognitive. Il giudizio di responsabilità ha natura risarcitoria e finalità ripristinatorie delle risorse pubbliche, sicché l’accertamento della materialità dei fatti operato in sede penale può essere autonomamente valutato, anche quanto all’elemento soggettivo. La sentenza di assoluzione pronunciata dopo dibattimento ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., solo nei limiti dell’accertamento negativo richiamato dalla norma.
Nel caso concreto, il dispositivo penale ha accertato la materialità degli allontanamenti non registrati, giudicandoli non punibili per la loro scarsa durata temporale. Tale pronuncia, quindi, non preclude l’accertamento contabile: il convenuto è ritenuto responsabile del danno patrimoniale, quantificato nell’importo contestato di euro 30,95.
Quanto al danno all’immagine, la Corte ne ripercorre l’elaborazione giurisprudenziale e ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020 ha dichiarato illegittimo l’art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001 nella parte relativa alle conseguenze sanzionatorie, senza tuttavia intaccare la disposizione speciale dell’art. 55-quinquies né le modalità di stima del danno. La relativa azione prescinde dalla previa condanna penale.
La liquidazione avviene in via equitativa, assumendo a punto di riferimento il criterio del doppio della somma illecitamente percepita, pur non direttamente applicabile. Valorizzati gravità, modalità e reiterazione della condotta, ma anche il ruolo di non particolare esposizione ricoperto dal convenuto e il ridotto impatto mediatico, il danno all’immagine è liquidato in euro 61,90. La condanna complessiva è di euro 92,85, oltre interessi legali e spese processuali.
Nota della Redazione
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