Interessi passivi di tesoreria: rileva la media del trimestre precedente (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 11 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, ove la convenzione di tesoreria nulla disponga sul parametro da assumere per il calcolo degli interessi passivi sulle anticipazioni ordinarie, l’interprete deve applicare il criterio normativamente previsto dalla media del trimestre precedente, di cui all’art. 2, comma 1, legge n. 108/1996. La regola richiamata dall’art. 116 TUB costituisce norma di ordine pubblico economico a tutela del risparmio e non tollera deroga pattizia, ne’ rinvio agli usi bancari. Non assume rilievo decisivo, in senso opposto, il denominatore del tasso Euribor, poiche’ cio’ che rileva e’ l’indicatore su cui operare il calcolo. Accertata la conformita’ della gestione al parametro normativo, il conto giudiziale va dichiarato regolare, con discarico dell’agente contabile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto sulla gestione contabile del tesoriere comunale per l’esercizio finanziario 2017. La relazione di irregolarita’ iniziale, pur riconoscendo la regolarita’ gestionale sotto altri profili, aveva ravvisato un unico sostanziale profilo di irregolarita’ nella non corretta applicazione dei tassi di interesse passivi sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria.

La convenzione di tesoreria vigente dal 2017 individuava il tasso applicabile nel tasso euribor 3M base 360 pro tempore vigente aumentato di 4,00% bps su base annua. Il ricalcolo effettuato in sede istruttoria aveva condotto a un presunto maggiore addebito a carico del tesoriere. La banca si e’ costituita eccependo la conformita’ del tasso applicato alla convenzione e contestando le risultanze istruttorie, con richiesta di discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rimesso gli atti al Magistrato istruttore con due successive ordinanze, la seconda delle quali ha richiesto di avere contezza esatta del calcolo prendendo a riferimento, quale base, il denominatore tasso euribor 3M 360 pro tempore vigente e, quale indicatore, la media del trimestre precedente.

Nel silenzio della convenzione di tesoreria sul parametro da utilizzare, la Corte ha ritenuto che il riferimento alla media del trimestre precedente sia il parametro normativo cui l’interprete deve conformarsi. L’art. 116 TUB impone agli intermediari di rendere noti in modo chiaro i tassi e le condizioni economiche e stabilisce che non puo’ essere fatto rinvio agli usi. L’art. 2, comma 1, legge n. 108/1996 prevede la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio riferito al trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

Il Collegio ha chiarito che non e’ decisivo, ai fini della base di calcolo, il denominatore del tasso Euribor. Un denominatore maggiore, come il 365 utilizzato dalla banca, produce un importo minore rispetto al 360 previsto dalla convenzione, ma cio’ che rileva e’ l’indicatore su cui operare il calcolo. Nel silenzio della convenzione, tale indicatore non puo’ che essere quello normativamente previsto della media del trimestre precedente.

La Corte ha qualificato la regola come norma di ordine pubblico economico a tutela del risparmio, non derogabile ne’ pattiziamente ne’ mediante rinvio agli usi bancari. Su queste basi, l’integrazione istruttoria ha dimostrato la regolarita’ della gestione contabile del tesoriere.

Il conto giudiziale e’ stato pertanto dichiarato regolare, con discarico dell’agente da ogni addebito. Il Collegio ha escluso una pronuncia sulle spese. Le conclusioni del Pubblico Ministero, conformi a quelle del Magistrato designato, sono state integralmente recepite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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