Controllo Corte dei conti su gestione finanziaria OGS, esercizio 2023 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 103 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti pubblici sottoposti a vigilanza, esercitato ai sensi dell’art. 12 della l. n. 259 del 1958, riferisce alle Presidenze delle due Camere il risultato complessivo della gestione, non la legittimità dei singoli atti. La Corte valuta la sana gestione e la sostenibilità degli equilibri, segnalando le criticità e raccomandando la rigorosa applicazione delle norme. Nel caso di specie, l’iscrizione integrale delle quote di investimento dei progetti PNRR determina un avanzo di amministrazione solo formalmente elevato, in larga parte vincolato. La Corte ribadisce il dovere di motivazione puntuale sulle scelte di mantenimento delle partecipazioni societarie non conformi ai criteri del TUSP.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha esaminato il rendiconto generale dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) relativo all’esercizio 2023, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori. L’Ente, ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell’università e della ricerca, opera nei settori dell’oceanografia, della geofisica e della sismologia.
Il rendiconto è stato approvato dal Consiglio di amministrazione in ritardo rispetto alla scadenza statutaria, perché l’Ente era privo del Consiglio di amministrazione fino al luglio 2024. La Corte riferisce alle Presidenze delle due Camere il risultato del controllo, secondo le modalità dell’art. 7 della l. n. 259 del 1958.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro contabile. Nel 2023 l’Ente ha mantenuto la contabilità finanziaria come principale, affiancando quella economico-patrimoniale, con passaggio formale al nuovo sistema solo dal 1° gennaio 2024. Il conto economico è redatto secondo uno schema non conforme all’allegato 11 al d.p.r. n. 97 del 2003, circostanza che la Corte segnala come limite di significatività, pur senza inficiare il giudizio complessivo.
I valori evidenziano una situazione positiva: l’avanzo di amministrazione è pari a 69,1 mln (erano 34,1 mln nel 2022), di cui 68,3 mln vincolati; il risultato finanziario di competenza è positivo per 32,2 mln; l’avanzo economico è di 18,6 mln. La Corte chiarisce che l’incremento è dovuto prevalentemente all’iscrizione integrale delle quote di investimento dei progetti PNRR, iscritte tra le entrate correnti di ricerca e, in spesa, prevalentemente in conto capitale.
Sul fronte delle entrate, i trasferimenti pubblici crescono a 29,3 mln e le entrate da attività di ricerca a 52,5 mln, per effetto dei finanziamenti PNRR. Le spese per il personale salgono a 19,1 mln (+21,5 per cento), per nuove assunzioni legate al PNRR, adeguamenti contrattuali e progressioni di carriera. L’indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a -5,25 giorni, con pagamenti mediamente anticipati.
La Corte esamina poi l’attività contrattuale, rilevando la netta prevalenza delle procedure di affidamento diretto, e le partecipazioni societarie. Sulla società partecipata del cluster tecnologico, la ricognizione ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 accerta il mancato rispetto del parametro di fatturato medio; il Consiglio di amministrazione ha confermato il mantenimento per il ruolo strategico. Sul punto la Sezione ribadisce la necessità di motivare puntualmente le scelte non in linea con i criteri del TUSP.
In materia di collaborazioni esterne, la Corte raccomanda una puntuale e rigorosa applicazione della normativa vigente. Con riferimento al progetto PNRR Triton, la Sezione ricorda di essersi espressa negativamente, con precedente deliberazione, sulla richiesta di parere relativa alla costituzione di una società. Il giudizio complessivo resta positivo, con l’Ente riconosciuto soggetto attuatore del PNRR insieme ad altri enti di ricerca.
Nota della Redazione
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