Danno all’immagine della P.A., equità e potere riduttivo nei delitti dolosi (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 48 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione, conseguenza di un delitto contro la P.A. accertato con sentenza penale irrevocabile di condanna, sussiste a prescindere dal livello di diffusione mediatica del fatto illecito: il clamor fori incide sulla misura del danno, non sulla sua intrinseca esistenza, purché il pregiudizio sia valutato alla stregua dell’id quod plerumque accidit. La sua liquidazione, in mancanza di un criterio valevole erga omnes, avviene in via equitativa ex art. 1226 c.c., valorizzando il tempo trascorso dai fatti, l’eventuale esercizio del diritto all’oblio, la restituzione integrale delle somme e l’ambito circoscritto dell’impatto mediatico. Poiché il titolo della responsabilità è doloso, è escluso il ricorso al potere riduttivo di cui all’art. 83 r.d. n. 2440/1923 e all’art. 52 r.d. n. 1214/1934.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha convenuto in giudizio il responsabile del servizio finanziario di un Comune e di un’Unione di Comuni, chiedendo la condanna al risarcimento del danno all’immagine per complessivi euro 208.374,43. Il convenuto era stato condannato, con sentenza penale irrevocabile per peculato continuato, per aver emesso, tra il 2012 e il 2016, una pluralità di mandati di pagamento privi di valida giustificazione. Le somme sottratte erano state integralmente restituite.

La difesa ha opposto l’avvenuto risarcimento anche del danno da disservizio, la limitata risonanza mediatica della vicenda, il percorso terapeutico seguito per la ludopatia e la precaria situazione economica. Ha chiesto il rigetto o, in subordine, la rideterminazione equitativa del quantum e l’esercizio del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, nel testo integrato dalla legge di conversione, ha circoscritto l’azione erariale per il danno all’immagine ai soli delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale, accertati con sentenza irrevocabile. Il codice di giustizia contabile ha abrogato la clausola generale, lasciando ferme le fattispecie speciali in cui il pregiudizio è perseguibile a prescindere dal giudicato penale.

La Corte ribadisce che il danno all’immagine è danno-conseguenza: dal comportamento illecito discendono conseguenze pregiudizievoli prevedibili e presumibili secondo l’id quod plerumque accidit. Gli indicatori di sussistenza e consistenza sono la natura del fatto, le modalità di perpetrazione, l’eventuale reiterazione, il clamor fori e il ruolo rivestito dal soggetto. Il livello di diffusione mediatica, dunque, attiene al più al quantum e non alla configurabilità dell’illecito — principio già affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata dalla Sezione.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte esclude ogni autonomo accertamento: il dolo, elemento del delitto, integra al contempo la lesione dell’immagine, perché rende evidente la presenza di funzionari infedeli che hanno anteposto l’interesse proprio a quello pubblico. Nel caso concreto la sussistenza del pregiudizio è provata dalla gravità oggettiva del fatto, dalle modalità dell’illecito e dal clamor fori.

Sul quantum, la Sezione procede a liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., valorizzando tre elementi: il tempo ormai considerevole trascorso dai fatti, con attenuazione della forza lesiva; la divulgazione giornalistica minima, circoscritta ad alcuni articoli di una testata locale e limitata nel tempo anche per effetto dell’esercizio del diritto all’oblio; la restituzione complessiva di una somma superiore al danno patrimoniale accertato. La Corte quantifica quindi il danno in euro 18.000 per il Comune e euro 3.000 per l’Unione, comprensivi di rivalutazione, oltre interessi legali.

Respinge invece la richiesta di potere riduttivo: la giurisprudenza costante esclude il suo esercizio nelle ipotesi di condotte connotate da dolo. Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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