Assenteismo e danno all’immagine: la condanna penale irrevocabile e la non contestazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 46 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna per falsa attestazione della presenza in servizio ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 651, comma 2, cod. proc. pen., nel giudizio di responsabilità amministrativa quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. L’art. 55 quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 tipizza il danno all’immagine in presenza di false attestazioni, con autonoma rilevanza rispetto al danno patrimoniale. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 55 quater, comma 3 quater, del medesimo decreto non incide sulla configurabilità del danno all’immagine, ma solo sulla predeterminazione legale della sanzione. Il contegno non contestativo del convenuto contumace rende il fatto non controverso e dispensa il giudice dal controllo probatorio.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un dipendente del Ministero della Giustizia, in servizio presso una Procura della Repubblica, per il danno patrimoniale e all’immagine conseguente a reiterati episodi di assenteismo. Il procedimento penale, definito con rito abbreviato, si era concluso con sentenza di condanna divenuta irrevocabile per peculato e truffa, quest’ultima per falsa attestazione della presenza in servizio.
Dall’incrocio dei dati del registro delle presenze con gli esiti dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento e delle intercettazioni, erano emersi numerosi allontanamenti dal posto di lavoro nel periodo ottobre 2016 – febbraio 2017. La Procura quantificava il danno patrimoniale in Euro 127,56 e il danno all’immagine in via equitativa in Euro 3.896,22, notificando l’invito a dedurre. Il convenuto non presentava deduzioni e non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, accertata la regolarità della notifica. Nel merito, la domanda risarcitoria è fondata e merita integrale accoglimento. La Corte ritiene persuasiva la ricostruzione della Procura e valorizza il carattere dirimente della sentenza penale irrevocabile, alla quale l’art. 651, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno.
Sul piano processuale, la Sezione aderisce all’orientamento della Cassazione (Sez. III n. 7074 del 2006): l’art. 167, comma 1, cod. proc. civ. costruisce la non contestazione come comportamento univocamente rilevante, che espunge il fatto dagli accertamenti richiesti. Il giudice deve astenersi dal controllo probatorio del fatto non contestato. Diversamente opinando, la posizione del contumace risulterebbe paradossalmente più garantita di quella del convenuto costituito.
Quanto al referente normativo, i fatti ricadono nell’art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001, che al comma 2 obbliga il dipendente a risarcire il danno patrimoniale e il danno all’immagine. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020, che ha dichiarato illegittimo l’art. 55 quater, comma 3 quater, la disposizione opera senza soglie automatiche. La Corte precisa che l’intervento demolitore incide solo sulla disciplina processuale e sulla predeterminazione della sanzione, non sulla configurabilità del danno all’immagine da assenteismo.
Il danno all’immagine ricorre nell’an come fattispecie tipizzata. Anche prescindendo dall’automatismo, la Sezione ravvisa gli elementi costitutivi richiamando i criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza contabile e la qualificazione del danno come danno evento affermata dalle Sezioni Riunite n. 10/QM/2003. La condotta illecita del dipendente di una struttura pubblica essenziale ha prodotto una menomazione diretta dell’interesse dell’Amministrazione, aggravata dal clamore mediatico.
La Corte liquida il danno patrimoniale in Euro 127,56 e quello all’immagine in Euro 3.896,22, condannando il convenuto al pagamento complessivo di Euro 4.023,78 a titolo di dolo, oltre rivalutazione monetaria dal 22.02.2017 e interessi legali. Le spese di giudizio, liquidate in Euro 175,42, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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