Sistema integrato dei controlli interni: l’inadeguatezza comporta l’accertamento e la trasmissione alla Procura contabile (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 20 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica sul funzionamento dei controlli interni, svolta dalla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 148 d.lgs. n. 267/2000, è finalizzata ad accertare l’adeguatezza del sistema integrato rispetto alle regole contabili e all’equilibrio di bilancio. L’assenza di documentata attività di controllo, la mancata istituzione di strutture dedicate e la carenza di reportistica configurano un’inadeguatezza del sistema che legittima l’adozione di raccomandazioni e la trasmissione degli atti alla Procura contabile per le valutazioni di competenza. Le dichiarazioni rese nei questionari devono essere conformi al vero, essendo il controllo esterno fondato sull’affidabilità della rendicontazione dell’ente.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha avviato la verifica sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Orta Nova relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell’art. 148 d.lgs. n. 267/2000. L’ente, già destinatario di una precedente deliberazione di inadeguatezza per l’anno 2018, era stato sottoposto a commissariamento per gravi fenomeni di ingerenza della criminalità organizzata. Le relazioni-questionario sono state trasmesse dall’ente con notevole ritardo e l’istruttoria ha evidenziato numerose criticità nello svolgimento delle diverse tipologie di controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha accertato la permanente inadeguatezza del sistema per l’anno 2021 e gravi carenze per gli anni 2022 e 2023, nonostante la presenza di alcuni profili di miglioramento. Con riguardo al controllo di regolarità amministrativa e contabile, è emersa la mancanza di report e verbali per gli anni 2021 e 2022, mentre per il 2023 l’attività è risultata svolta ma con ritardi nella reportistica e con irregolarità genericamente motivate; la tecnica di campionamento è stata ritenuta meramente casuale, in violazione dell’art. 147-bis Tuel che richiede motivate tecniche di campionamento.
Il controllo di gestione è risultato carente per l’intero triennio, non risultando istituito il previsto Servizio del Controllo di Gestione né predisposti i referti, incluso quello annuale da trasmettere alla Corte ai sensi dell’art. 198-bis Tuel. Analoghe carenze sono state rilevate nel controllo strategico, non integrato con il controllo di gestione e privo di indicatori e reportistica. In relazione al controllo sugli organismi partecipati, la Sezione ha riscontrato l’assenza di una struttura organizzativa dedicata e la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori con il Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4, rilevando che la dichiarazione resa nei questionari sull’avvenuta conciliazione non risultava conforme al vero.
Il controllo sulla qualità dei servizi è risultato non avviato per tutte le annualità esaminate, senza rilevazioni della soddisfazione degli utenti né adozione di carte dei servizi. Infine, relativamente ai fondi PNRR, la Sezione ha rilevato gravi criticità per l’anno 2021, in fase di superamento negli anni successivi. Alla luce di tali esiti, la Sezione ha accertato l’inadeguatezza del sistema dei controlli interni, formulando specifiche raccomandazioni e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura contabile ai sensi dell’art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.
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Nota della Redazione
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