Danno all’immagine della p.a. e patteggiamento: ammissibile l’azione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 114 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur priva di efficacia extra-penale nei giudizi civili e amministrativi per le restituzioni e il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 445, c. 1-bis, cod. proc. pen., integra il presupposto di proponibilità dell’azione contabile per danno all’immagine della pubblica amministrazione, in forza della fictio juris che la equipara a una pronuncia di condanna. L’art. 51 c.g.c., che sanziona con la nullità la violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell’azione, non ha carattere retroattivo: ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore continua ad applicarsi l’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009, abrogato dall’art. 4 dell’all. 3 del d.lgs. n. 174/2016. Il danno all’immagine, non patrimoniale ma suscettibile di valutazione economica, non sussiste in re ipsa e deve essere allegato e provato dal procuratore contabile secondo gli indici oggettivi, soggettivi e sociali, con liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. La confisca penale non è compensabile con il danno erariale, per la diversità strutturale e funzionale dei due istituti.
Il Fatto
Il procuratore regionale ha convenuto in giudizio due ex militari della Guardia di Finanza di Savona, un luogotenente e un maresciallo, per il danno all’immagine arrecato al Corpo di polizia economica finanziaria, chiedendo la condanna al pagamento, rispettivamente, di €. 435.000,00 e di €. 300.000,00, oltre accessori, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze.
Le condotte di concussione e gli abusi di potere nella conduzione di controlli fiscali, commessi negli anni dal 2005 al 2009, erano stati accertati con sentenza del Tribunale di Savona ex art. 444 cod. proc. pen. del 13 luglio 2017, divenuta definitiva per effetto della sentenza della Corte di cassazione, sez. VI, 22 marzo 2018, n. 25257. Entrambi i convenuti hanno eccepito la prescrizione della pretesa e, in subordine, l’insussistenza o l’abnorme quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità della domanda, contestata sotto il profilo dell’efficacia extra-penale della pronuncia di patteggiamento. La Sezione rileva che l’art. 4 dell’all. 3 del d.lgs. n. 174/2016 ha abrogato l’art. 7 della l. n. 97/2001 e l’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009, facendo venir meno il limite dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Tuttavia, per la regula juris dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., la norma abrogata continua ad applicarsi ai fatti anteriori, non avendo l’art. 51 c.g.c. carattere interpretativo.
La Corte osserva che il patteggiamento non contiene un accertamento pieno dei fatti, ma la pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. ha pur sempre natura di sentenza di condanna e presuppone l’insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il novellato art. 445, c. 1-bis, cod. proc. pen. prevede che il patteggiamento sia equiparato a una pronuncia di condanna, con una fictio juris che vale a integrare il presupposto di pregiudizialità penale anche in assenza di accertamento vincolante. Sussiste dunque l’ammissibilità dell’azione.
Sull’eccezione di prescrizione, la Corte ritiene che il termine decorra dal 22 marzo 2018, data di irrevocabilità della sentenza di patteggiamento per effetto dell’annullamento parziale in Cassazione, dovendosi attendere la definitiva conclusione del procedimento penale in fase di rinvio (cfr. Corte conti, sez. III app., n. 249/2024). Gli atti di costituzione in mora, notificati il 22 maggio 2023, hanno interrotto la prescrizione, dovendosi computare la sospensione emergenziale dei termini di cui all’art. 85, c. 4, d.l. n. 18/2020, applicabile anche ai termini sostanziali nell’intervallo di 85 giorni.
Nel merito, la Corte accerta la sussistenza del rapporto di servizio, del nesso causale e del dolo, rilevando la reiterazione delle condotte estorsive. Il danno all’immagine è adeguatamente provato dagli oltre trenta articoli di stampa, susseguitisi per quasi cinque mesi, che hanno dato notevole eco ai fatti, anche all’interno dell’istituzione. Il criterio del duplum di cui all’art. 1, c. 1-sexies, l. n. 20/1994 è escluso ratione temporis; la liquidazione avviene in via equitativa. La confisca penale non è compensabile con il danno erariale, per la diversità strutturale e funzionale dei due istituti.
La Corte, infine, esclude l’esercizio del potere riduttivo per la gravità dei fatti e la connotazione dolosa, e dispone la conversione del sequestro conservativo in pignoramento ex art. 686 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.