Obbligo di riversamento dei compensi esterni solo per incompatibilità relativa (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 70 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del dipendente pubblico di riversare all’amministrazione di appartenenza il compenso percepito per incarichi extra-istituzionali, previsto dall’art. 53, comma 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, opera esclusivamente nelle situazioni di incompatibilità relativa, ossia per incarichi in astratto autorizzabili ma svolti in assenza di autorizzazione. Lo svolgimento di attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili, in violazione del dovere di esclusività, non integra la fattispecie tipizzata di danno da mancata entrata, poiché manca una norma di settore che imponga il riversamento dei proventi privati illecitamente percepiti. Resta ferma la risarcibilità in concreto delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario, che l’attore pubblico è onerato di allegare e provare, non potendosi il danno considerare in re ipsa.

Il Fatto

La vicenda riguarda un dirigente medico di un’azienda sanitaria provinciale, titolare di rapporto di lavoro esclusivo e autorizzato all’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria allargata. La Procura contabile gli contestava di avere svolto, negli anni 2010 e 2011, attività professionale esterna occulta, in violazione del regime di esclusività, omettendo di fatturare i corrispettivi e di riversare all’ente la quota dovuta.

Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda, lo aveva condannato al risarcimento di complessivi euro 75.311,28: euro 70.270,00 per i compensi libero-professionali esterni non riversati, qualificata l’attività come assolutamente incompatibile, e euro 5.041,28 per l’indennità di esclusività indebitamente percepita. L’appellante ha censurato, tra l’altro, il difetto di giurisdizione contabile, la prescrizione, la prova dell’attività occulta e la quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, ossia alla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. La Procura ha azionato un’ipotesi di responsabilità da omesso riversamento dei compensi indebitamente percepiti, che l’art. 53, comma 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001 devolve alla Corte dei conti.

Quanto all’entrata in vigore della disposizione, introdotta dalla legge n. 190 del 2012, il Collegio richiama il carattere ricognitivo e non innovativo della norma, applicabile, per il principio tempus regit actum, anche ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore per fatti anteriori. L’azione è stata esercitata nel 2022, dunque in epoca successiva.

L’eccezione di prescrizione è infondata. In caso di occultamento doloso del danno, il termine quinquennale decorre dalla data della sua scoperta, intesa come conoscenza affidabile degli elementi essenziali del danno. La Procura contabile ha appreso la notizia di danno solo con la segnalazione della Guardia di Finanza del 4 aprile 2018; né rilevano il sequestro del 30.11.2016 o il nulla osta del 2.12.2016. L’azione, con l’effetto interruttivo dell’invito a dedurre del 1 aprile 2022, è tempestiva.

La Corte conferma la valutazione del quadro probatorio, nel quale il “quadernone” rinvenuto nello studio, le schede dei piani di cura e le sommarie informazioni testimoniali compongono un insieme di argomenti di prova e presunzioni, valutabili ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., idoneo a dimostrare lo svolgimento di attività occulta.

Il punto centrale riguarda la quantificazione del danno. Accogliendo il quarto motivo, il Collegio rileva che difetta una norma di settore che imponga il riversamento dei corrispettivi dell’attività illecita. Né l’art. 72, comma 7, della legge n. 448/1998, né il regolamento aziendale che vi dà attuazione, possono fondare un simile obbligo: i “proventi ricevuti” cui le norme si riferiscono attengono all’indennità di esclusività, non ai compensi dell’attività privata illecita. In linea con la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2025/QM, l’obbligo di riversamento ex art. 53, comma 7 e 7-bis, concerne le sole ipotesi di incompatibilità relativa. Per le attività radicalmente incompatibili, il danno va provato in concreto, non essendo configurabile una fattispecie tipizzata di mancata entrata. Le richieste di questione di legittimità costituzionale sono pertanto disattese per difetto di rilevanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2727 c.c.

Tutte le 675 sentenze sull'art. 2727 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *