Responsabilità contabile per indebita percezione di contributi FEAGA (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 385 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
I privati che percepiscono contributi economici pubblici, segnatamente i finanziamenti comunitari erogati dal FEAGA, intrattengono un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti. La disponibilità giuridica dei terreni costituisce condizione di legittimità dell’erogazione e non può essere provata mediante semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le superfici demaniali. La presentazione di dichiarazioni non veritiere integra elusione e determina l’indebitezza integrale dei contributi. Risponde del danno erariale, a titolo di dolo, anche il responsabile del CAA che ometta i controlli sui titoli di conduzione, concorrendo in modo determinante alla causazione del pregiudizio.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio una società agricola, il suo socio amministratore e rappresentante legale, nonché la responsabile pro-tempore di una sede territoriale di un CAA. Si contestava la percezione indebita di contributi FEAGA per le campagne 2011, 2012 e 2013, pari a euro 91.894,13, ottenuti dichiarando la conduzione di terreni di cui la società non aveva la disponibilità giuridica.
L’attività requirente prendeva avvio da una segnalazione di danno erariale trasmessa dalla Polizia Giudiziaria al termine di indagini penali. Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio né depositava memorie difensive. La causa era posta in decisione.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio dichiara la contumacia di tutti i convenuti ai sensi dell’art. 93 c.g.c. e afferma la sussistenza della giurisdizione contabile. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il Collegio ribadisce che i percettori di contributi pubblici intrattengono un rapporto di servizio con l’amministrazione erogatrice. La giurisdizione sussiste anche nei confronti di chi svolge funzioni essenziali nel procedimento di concessione dei benefici, come i legali rappresentanti dei CAA.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis, costituita dal Reg. CE n. 73/2009 e dal Reg. CE n. 1122/2009. Il titolare dell’impresa agricola deve costituire il fascicolo aziendale e presentare la domanda unica di pagamento, indicando le particelle di cui ha la disponibilità in base a un titolo giuridicamente idoneo. Le circolari AGEA hanno progressivamente escluso il ricorso all’autocertificazione per le superfici demaniali, richiedendo l’atto di concessione o di locazione.
Il Collegio rileva che la condotta accertata supera la fattispecie della dichiarazione eccessiva intenzionale per integrare l’elusione, essendo provata la condotta artificiosa e fraudolenta. Le sommarie informazioni dei proprietari privati e le comunicazioni dei proprietari pubblici hanno dimostrato che oltre il 29 per cento della superficie dichiarata per la campagna 2011 e oltre il 50 per cento per le campagne 2012 e 2013 era composta da terreni privi di disponibilità giuridica. Ne consegue l’indebitezza integrale dei contributi e la sua restituzione.
Quanto alla responsabile del CAA, il Collegio richiama l’art. 3-bis del d.lgs. n. 165/1999 e l’art. 25, comma 2, d.l. n. 5/2012, che attribuiscono ai Centri funzioni di pubblico interesse su delega dell’AGEA. Il ruolo del CAA non è di mero trasmettitore, ma di accertamento della regolarità delle dichiarazioni. L’omessa verifica sui titoli di conduzione, la validazione di domande in assenza della documentazione probatoria e l’inserimento telematico delle DUP da parte di un operatore legato da vincolo familiare al richiedente integrano il dolo. La responsabilità è affermata in solido con i beneficiari per l’intero importo.
Nota della Redazione
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