Danno all’immagine della PA e patteggiamento dopo la riforma Cartabia (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 180 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti conserva idoneità a costituire presupposto dell’azione di responsabilità per danno all’immagine della pubblica amministrazione anche dopo la riformulazione dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022. Il secondo periodo della disposizione, nel precludere l’equiparazione alla sentenza di condanna in assenza di irrogazione di pene accessorie, opera esclusivamente rispetto alle equiparazioni stabilite da disposizioni di leggi diverse da quelle penali, non alle norme che fondano la pretesa risarcitoria davanti al giudice contabile. Le disposizioni in materia di danno all’immagine, ossia l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e l’art. 51, commi 6 e 7, cod. giust. cont., non prevedono alcuna equiparazione e restano estranee all’eccezione introdotta dalla riforma. La diffusione mediatica del fatto incide sulla misura del danno, non sulla sua sussistenza.
Il Fatto
Il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha convenuto in giudizio un dipendente di un’agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo, già licenziato per giusta causa, chiedendone la condanna al pagamento di euro 3.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese.
La richiesta si fonda su una sentenza penale di patteggiamento, divenuta irrevocabile, con cui il giudice ha applicato la pena per plurimi reati contro la pubblica amministrazione, tra cui il peculato: il dipendente, quasi quotidianamente da marzo a ottobre 2016, durante l’orario di lavoro si sarebbe allontanato verso la piscina o la propria abitazione, attestando falsamente la presenza in servizio o in missione e utilizzando le autovetture di servizio per fini personali. Il convenuto non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo del danno all’immagine. L’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni, ha circoscritto l’azione erariale ai soli casi in cui il pregiudizio derivi da un delitto contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza penale irrevocabile di condanna. Le Sezioni Riunite, con la sentenza n. 8/QM/2015, hanno individuato nei delitti del Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale l’ambito della clausola generale, dopo i noti interventi della Consulta.
Il nodo centrale riguarda l’idoneità della sentenza di patteggiamento a integrare quel presupposto. La Corte richiama l’orientamento minoritario, che dalla nuova formulazione dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. desume il venir meno dell’equiparazione quando non siano irrogate pene accessorie, e lo disattende.
La lettura condivisa muove dal dato letterale. Il secondo periodo del comma 1-bis disciplina l’efficacia delle disposizioni di leggi extra-penali che equiparano il patteggiamento alla condanna, escludendola in mancanza di pene accessorie e ammettendola in caso di loro irrogazione. Poiché l’art. 17, comma 30-ter, e l’art. 51, commi 6 e 7, cod. giust. cont. non contengono alcuna equiparazione, essi restano fuori dall’eccezione aggiunta dalla riforma. Il regime generale del terzo periodo del comma 1-bis, che equipara il patteggiamento a una pronuncia di condanna, rimane pertanto immutato.
La nuova formulazione, conclude la Sezione, preclude soltanto di estendere alle decisioni di patteggiamento gli effetti previsti dall’art. 651 cod. proc. pen., cioè l’attitudine a fare stato nei giudizi civili e amministrativi di risarcimento, ma non esclude l’equiparabilità ai fini della perseguibilità del danno all’immagine.
Sul piano sostanziale, il Collegio ribadisce che il danno all’immagine è danno-conseguenza e prescinde dal livello di diffusione mediatica della notizia, che rileva al più sulla quantificazione. Gli indicatori di consistenza sono la natura del fatto, le modalità, la reiterazione, il clamore e il ruolo rivestito. Nel caso concreto risultano integrati tutti gli elementi, con condanna al pagamento di euro 3.000,00, oltre interessi legali, e soccombenza sulle spese processuali.
Nota della Redazione
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