Graduatorie concorso PNRR, nessun obbligo di pubblicare l’elenco degli idonei (TAR Lazio n. 1261 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina del concorso ordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente, dettata dall’art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73/2021 e dalla relativa lex specialis, non impone la pubblicazione, accanto alla graduatoria dei vincitori, di un elenco graduato degli idonei. La posizione di chi ha superato le prove senza rientrare nei posti banditi costituisce mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in via autonoma, in ragione dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione sullo scorrimento. La mancata pubblicazione dell’elenco non pregiudica l’integrazione della graduatoria in caso di rinunce, che la norma speciale comunque consente, né impedisce al candidato di conoscere la propria posizione mediante accesso agli atti. Le censure di illegittimità costituzionale e unionale della disciplina non sono fondate, stante il carattere straordinario della procedura PNRR e le esigenze di celerità che la connotano.

Il Fatto

I ricorrenti hanno partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami bandito con D.D. n. 2575 del 6 dicembre 2023, per diverse classi di concorso, superando le prove con un punteggio non inferiore a 70 punti su 100. Non sono stati però inseriti in alcuna graduatoria comprensiva degli idonei, poiché le graduatorie definitive pubblicate dai competenti Uffici scolastici regionali indicano solo i candidati rientranti nei posti banditi.

Hanno quindi impugnato le graduatorie, oltre agli atti presupposti — il D.M. n. 205/2023, il D.M. n. 326/2021 e il D.D. n. 78/2024 — nella parte in cui limitano la graduatoria ai soli vincitori e non prevedono un parallelo elenco dei candidati idonei, utilizzabile per le assunzioni conseguenti a rinunce e a futuri incrementi di posti. Hanno chiesto l’annullamento degli atti e la condanna delle amministrazioni alla pubblicazione dell’elenco.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto la qualificazione della procedura come soggetta al c.d. rito PNRR e dispone l’estromissione del Ministero dell’economia e delle finanze, estraneo alla titolarità della misura. Rileva poi dubbi di inammissibilità del ricorso, proposto in forma collettiva e cumulativa pur investendo graduatorie distinte, riferibili a singoli ricorrenti.

Nel merito, il Tribunale si conforma ai propri precedenti che hanno respinto censure analoghe. La disciplina del concorso è dettata da disposizioni di legge ordinaria speciale, che escludono la necessità di una graduatoria estesa agli idonei o di una graduatoria separata. Le norme ordinarie invocate dai ricorrenti risultano derogate dalla lex specialis, e i provvedimenti amministrativi non possono che seguirne le “rime obbligate”.

Quanto alla lamentata lesione delle prerogative dei candidati, il Collegio osserva che la posizione dell’idoneo è di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase per l’ampia discrezionalità dell’amministrazione in ordine allo scorrimento (Cons. St., III, n. 3139/2020). La facoltà di integrazione della graduatoria prevista dall’art. 59, comma 10, d.l. n. 73/2021 non è impedita dalla mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei, né risulta precluso al candidato conoscere la propria posizione tramite accesso agli atti.

Il Tribunale esclude inoltre che la pubblicazione di una graduatoria degli idonei sia misura necessaria a contrastare il precariato scolastico: l’indizione di un successivo concorso la renderebbe comunque superflua, e la sua assenza non incide sul diritto del singolo di far valere in altra sede la conversione del rapporto a termine. La stessa integrazione del 30% disposta in attuazione dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 45/2025 conferma che lo scorrimento è già ammesso.

La disciplina supera infine il vaglio di compatibilità con il diritto costituzionale e unionale, per il carattere straordinario della procedura PNRR e le connesse esigenze di celerità e speditezza (Cons. Stato n. 2737/2025; TAR Lazio n. 18088/2025). Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *