Controllo spese elettorali: istruttoria del Collegio sulle amministrative 2024 (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 130 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, avvia d’ufficio l’istruttoria preliminare nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ove si sono tenute elezioni amministrative. Ai fini della verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, il Collegio richiede al Presidente del Consiglio comunale la certificazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali, della data di convocazione dei comizi, dell’elenco delle formazioni politiche partecipanti con i relativi delegati di lista e della data di insediamento del nuovo Consiglio. La richiesta istruttoria costituisce atto prodromico e strumentale all’esercizio del controllo di cui all’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche, operante presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, ha preso in esame le elezioni amministrative tenutesi nel 2024 nei comuni umbri con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Tra questi rientra il Comune di Foligno, per il quale la legge impone la verifica di conformità delle spese elettorali sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.
Accertata la ricorrenza del presupposto dimensionale, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire gli elementi conoscitivi indispensabili per impostare il controllo, avviando così l’istruttoria preliminare mediante richiesta formale di certificazione al Presidente del Consiglio comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento. La legge n. 515/1993 detta la disciplina delle campagne elettorali, mentre la legge n. 96/2012, all’art. 13, comma 6, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, converte in legge la disciplina dei limiti massimi di spesa e attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità delle spese sostenute per le campagne elettorali nei comuni con oltre 30.000 abitanti.
Il Collegio richiama inoltre l’art. 14 bis, comma 1, del D.L. n. 149/2013, convertito con legge n. 13/2014, che incide sull’art. 12 della legge n. 515/1993 e sull’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012, e i principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie con le delibere n. 24/2013 e n. 12/2014, ai quali le Sezioni regionali devono conformarsi.
Sul piano organizzativo, il Collegio è stato nominato con decreto del Presidente della Sezione regionale e si è insediato con separata delibera. Ciò consente di qualificare come legittimamente costituito l’organo che adotta la richiesta istruttoria. L’attività di verifica non può prescindere dalla conoscenza di alcuni dati essenziali, che solo l’amministrazione comunale è in grado di attestare.
Pertanto il Collegio delibera di chiedere al Presidente del Consiglio comunale la certificazione di quattro elementi: il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali alla data delle elezioni, compresi gli elettori ammessi al voto con attestato del Sindaco o con decisione del Collegio elettorale circoscrizionale; la data di convocazione dei comizi; l’elenco delle formazioni politiche partecipanti con l’esatta denominazione e i nominativi dei delegati di lista con recapiti; la data di insediamento del nuovo Consiglio comunale con indicazione della relativa seduta. La trasmissione è richiesta entro 10 giorni dal ricevimento, tramite PEC o in plico chiuso presso la sede della Sezione.
Nota della Redazione
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