Parificazione del rendiconto regionale e controllo sugli equilibri di bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 65 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione la Corte dei conti accerta la corrispondenza tra le risultanze del rendiconto generale regionale, le scritture del bilancio di previsione e le operazioni del tesoriere. La parificazione presuppone la previa dichiarazione di affidabilità del rendiconto e di legittimità e regolarità delle relative operazioni. Il controllo comprende la verifica degli equilibri di bilancio e del rispetto del limite legale d’indebitamento. La decisione di parificazione non esaurisce la funzione di controllo: alla stessa si unisce la relazione con osservazioni e suggerimenti sull’azione amministrativa e finanziaria.
Il Fatto
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti il disegno di legge relativo al rendiconto generale per l’esercizio 2024, dapprima con la deliberazione di Giunta che ne aveva approvato il testo e poi con la successiva deliberazione che vi ha apportato modifiche. Il rendiconto è stato trasmesso alla Sezione con due note di protocollo, la seconda delle quali reca gli emendamenti approvati.
Con precedente deliberazione n. FVG/57/2025/FRG la Sezione aveva reso al Consiglio regionale la dichiarazione di affidabilità del rendiconto e di legittimità e regolarità delle operazioni. La Sezione plenaria è stata poi convocata per la discussione in contraddittorio con la Procura regionale e l’Amministrazione regionale, e successivamente per assumere le decisioni sulla parificazione.
La Motivazione della Corte
Il giudizio di parificazione si fonda sugli artt. 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione e sull’art. 33 del d.P.R. n. 902/1975, come sostituito dal d.lgs. n. 125/2003, in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale. La decisione è adottata dalla Sezione in composizione plenaria, all’esito del contraddittorio con la Procura regionale e l’Amministrazione.
La Corte ha verificato la corrispondenza tra le risultanze contabili del bilancio di previsione, le variazioni intervenute nel corso della gestione e le risultanze del rendiconto, nonché tra quest’ultimo e le risultanze riepilogative delle operazioni del tesoriere. Ha inoltre verificato la concordanza tra il conto del bilancio e la contabilità economico-patrimoniale.
È stata riscontrata la legalità finanziaria dell’azione regionale e, in particolare, il rispetto dell’equilibrio di bilancio come disposto dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, nonché del limite legale d’indebitamento ai sensi dell’art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011. Il rispetto degli equilibri di bilancio è stato oggetto di autonoma verifica.
Nella relazione unita alla decisione, ai sensi dell’art. 41 del r.d. n. 1214/1934, la Sezione ha formulato osservazioni sulle modalità con cui l’Amministrazione regionale ha perseguito gli obiettivi di finanza pubblica e attuato le discipline amministrative e finanziarie, oltre a suggerimenti ritenuti opportuni.
All’esito, la Corte ha parificato il rendiconto nelle sue componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico, ha approvato la relazione e ha ordinato la restituzione dei conti, muniti del visto, al Presidente della Regione per la successiva presentazione al Consiglio regionale, disponendo la trasmissione della decisione ai Presidenti del Consiglio e della Regione.
Nota della Redazione
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