Danno all’immagine: patteggiamento con pene accessorie è condizione di procedibilità (Corte dei Conti Sez. II App. n. 264 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il novellato art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude che la sentenza di patteggiamento abbia efficacia probatoria nei giudizi per l’accertamento della responsabilità contabile, ma non priva il giudice erariale del potere di procedere a un autonomo accertamento dei fatti storici posti a fondamento dell’imputazione, valutando liberamente gli atti delle indagini penali. La pronuncia a pena concordata conserva un valore meramente indiziario che, ove riscontrato da altri elementi, può integrare prova presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Se al patteggiamento sono applicate pene accessorie, la sentenza vale comunque come condizione di procedibilità dell’azione per danno all’immagine. La presunzione del danno pari al doppio dell’utilità percepita, prevista dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, ammette prova contraria e non preclude al giudice una quantificazione equitativa.

Il Fatto

Il ricorrente, già presidente di un ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, è stato condannato dalla Sezione giurisdizionale regionale al pagamento di 247.347,60 euro a titolo di danno all’immagine subito dall’Ente. La somma corrispondeva al doppio delle utilità percepite in relazione a una serie di episodi corruttivi, per i quali l’interessato era stato condannato in sede penale a pena patteggiata, con applicazione delle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L’appellante ha impugnato la decisione deducendo tre motivi: l’inefficacia probatoria della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. dopo la novella dell’art. 445 cod. proc. pen.; il difetto di motivazione e l’insussistenza dei presupposti della responsabilità; la mancanza del nesso di causalità e l’eccessiva quantificazione del risarcimento, con inapplicabilità dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta per primo il profilo preliminare dell’utilizzabilità della sentenza a pena patteggiata. Richiamando propri precedenti, rileva che la novella non ha inciso sul principio della circolarità delle prove, né ha privato il giudice contabile del potere di attribuire alla pronuncia penale il valore di mero indizio. Il dato testuale esclude il valore di ammissione di colpevolezza, ma non elide il ruolo indiziante all’interno di un più ampio quadro probatorio.

La Corte esclude che sussista una regola di tassatività tipologica dei mezzi di prova, richiamando la giurisprudenza di legittimità, e conferma l’ammissibilità di prove atipiche costituite dagli elementi raccolti in altri processi o nelle indagini penali.

Quanto alla condizione di procedibilità, il Collegio osserva che l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. si articola su un triplice inquadramento e che, nel caso di specie, essendo state applicate pene accessorie, opera l’ultimo periodo della norma: la sentenza di patteggiamento assurge a valida condizione di procedibilità dell’azione per danno all’immagine.

Nel merito, la Corte conferma il coinvolgimento dell’appellante negli episodi corruttivi, escluso il terzo relativo alla vendita dell’immobile in Sardegna, valorizzando l’ordinanza cautelare, le informative della Guardia di Finanza, il sequestro preventivo e il materiale intercettivo. Le dimissioni difensive sulle ragioni del patteggiamento non appaiono significative secondo l’id quod plerumque accidit. La gestione accentrata dell’ente e il dolo escludono l’invocato potere riduttivo.

Sulla quantificazione, il Collegio ritiene di non applicare il criterio del duplum e procede a una determinazione equitativa, rideterminando la condanna nella misura pari alle tangenti percepite, quantificate in 123.673,80 euro, oltre rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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