Riscatto del corso da infermiera non connesso all’accesso all’impiego (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 57 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per gli iscritti alla Cassa Stato il riscatto oneroso del periodo di studi è subordinato alla condizione che il relativo titolo sia prescritto per l’accesso all’impiego. Il diploma di infermiera professionale conseguito al solo fine di accedere al successivo corso di ostetricia, e mai utilizzato nella carriera effettivamente svolta, non integra tale presupposto. Non è riscattabile il primo anno del corso da infermiera quando l’interessata abbia sempre esercitato la professione di ostetrica e il titolo intermedio sia rimasto estraneo all’accesso e alla permanenza in servizio. La legge n. 274/1991, che ammette a riscatto i corsi di formazione professionale per gli iscritti alla CPDEL, non è applicabile al personale statale iscritto alla CTPS.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso del diploma di ostetrica conseguito nel 1987, aveva frequentato in precedenza il corso triennale da infermiera professionale, concluso nel 1985. Assunta nel 1988 come ostetrica presso una struttura ospedaliera e poi passata alle dipendenze di un’università, aveva sempre svolto attività di ostetricia. Nel 2001 aveva ottenuto il riscatto oneroso degli ultimi due anni del corso da infermiere.
Nel 2023 presentava domanda per riscattare anche il primo anno del medesimo corso, frequentato tra il settembre 1982 e il luglio 1983. L’INPS respingeva l’istanza osservando che, per gli iscritti alla Cassa Stato, il titolo di studio è riscattabile solo se prescritto per l’accesso all’impiego. Esperito senza esito il reclamo al Comitato di Vigilanza, la ricorrente adiva la Corte dei conti, invocando la Corte costituzionale n. 178/1993 e una circolare dell’Istituto.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile individua il thema decidendum nella riscattabilità del primo anno del corso da infermiera. Richiama l’art. 24 della legge n. 1646 del 1962, che ammette a riscatto i periodi dei corsi finalizzati al conseguimento di diplomi professionali purché siano condizione necessaria per accedere a uno dei posti occupati durante la carriera.
La Corte osserva che il corso di ostetricia, all’epoca dei fatti, aveva natura autonoma rispetto a quello per infermiera. Il diploma intermedio aveva rivestito un ruolo meramente strumentale rispetto all’iscrizione alla scuola di ostetricia, senza mai essere utilizzato nell’attività professionale effettivamente prestata. La circolare del 1998 ammette il riscatto del periodo legale per il diploma di ostetricia, ma non lo estende agli studi propedeutici per il titolo di infermiera.
Il giudice esamina poi l’art. 8, comma 1, lett. b), legge n. 274/1991, che consente il riscatto dei corsi di formazione professionale seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore. Rileva che la norma non è estensibile al personale statale iscritto alla CTPS e richiede che i corsi abbiano natura universitaria o post-secondaria. Il diploma di infermiera, nella specie, non possiede tale qualificazione.
La Corte richiama il consolidato indirizzo costituzionale, che subordina la riscattabilità a due condizioni: natura post-secondaria del corso e prescrizione del titolo per l’ammissione a determinati ruoli o funzioni. Nel caso concreto nessuna delle due risulta integrata. La Corte esclude, infine, che il corso di ostetricia possa qualificarsi come specializzazione della scuola per infermieri. Il ricorso è pertanto rigettato, con conferma del diniego dell’Istituto e compensazione delle spese di difesa.
Nota della Redazione
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