Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 51 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili che, nell’ambito di una singola articolazione funzionale dell’amministrazione, riceve i beni assegnati per l’uso dell’ufficio e ne assume la sola sorveglianza è titolare di un debito di vigilanza, non di un debito di custodia. A tale figura non è riconducibile la qualifica di agente contabile e non si applica l’obbligo di resa del conto giudiziale, che presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato dall’acquisizione di beni destinati al rifornimento delle articolazioni dell’ente. Il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario per debito di vigilanza è pertanto improcedibile, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il relativo regime di responsabilità.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un consegnatario dei beni del Comune di Navelli per l’esercizio finanziario 2020. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rimesso al Collegio la questione pregiudiziale della procedibilità del conto, rilevando che la gestione rendicontata non riguarderebbe beni per i quali l’agente abbia debito di custodia.

Secondo la relazione, il conto contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario — macchine, attrezzature e impianti, sistemi informatici, automezzi, mobili e macchine d’ufficio — tra i quali non sarebbero individuabili quelli riferibili a una gestione suscettibile di custodia. Per il relatore si tratterebbe di beni di uso abituale, non custoditi in magazzini, con conseguente configurabilità di un mero obbligo di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, rimettendosi al Collegio sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina richiamando l’art. 178 del R.D. n. 827/1924, che qualifica agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie, e l’art. 22 dello stesso Regolamento, secondo cui gli oggetti mobili sono dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario. Assume rilievo decisivo l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, a norma del quale non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio.

La Corte distingue quindi le due figure. Il debito di custodia connota il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza, invece, riguarda chi, presso ciascuna articolazione funzionale, è competente per la mera sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio.

Il Collegio precisa il criterio di discrimine: ove la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa sarebbe finalizzata al continuativo rifornimento e configurerebbe una vera e propria gestione contabile, con debito di custodia e conseguente resa del conto. I beni di consumo costituenti scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento sono invece esclusi dal conto giudiziale, salvi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

La Corte dichiara di aderire alla consolidata giurisprudenza contabile (Sez. Calabria n. 238/2025, Sez. Piemonte n. 241/2025, Sez. Abruzzo n. 109/2025). Nella fattispecie i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con conseguente declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto. L’Amministrazione resta tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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