Rito abbreviato contabile: spese a carico del convenuto anche in definizione alternativa (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 81 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio di responsabilità contabile mediante rito abbreviato ex art. 130 d.lgs. n. 174 del 2016 consegue al tempestivo e regolare versamento della somma fissata con decreto e non integra una cessazione della materia del contendere: essa costituisce una modalità atipica di conclusione della lite che presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti. Il Collegio che accerta l’avvenuto pagamento definisce il giudizio con sentenza e, in forza dell’art. 130, comma 8, c.g.c., non può esimersi dal provvedere sulle spese. Alla regolazione delle spese si applica la disciplina generale dell’art. 31 c.g.c., che non ammette compensazione fuori dai casi tassativi di assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o definizione in relazione a questioni pregiudiziali o preliminari, né le peculiari ipotesi di cui agli artt. 110 e 111 c.g.c., di stretta interpretazione. Ne deriva la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio il convenuto chiedendo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e all’immagine per un importo complessivo di € 10.593,94 in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a fatti accertati in sede penale. Costituendosi, il convenuto ha chiesto in via preliminare la definizione del processo contabile nelle forme del giudizio abbreviato e, in ogni caso, il rigetto delle pretese attoree.

Acquisito il parere favorevole della Procura regionale, la Sezione ha accolto l’istanza con decreto, determinando la somma per la definizione alternativa in € 4.500,00 e fissando il termine per il versamento. Il difensore ha depositato la documentazione contabile attestante il regolare pagamento. Alla camera di consiglio entrambe le parti hanno concluso per la definizione del giudizio secondo il rito abbreviato, ponendo al Collegio la questione della regolazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione deflattiva riconosciuta all’art. 130 d.lgs. n. 174 del 2016. Il rito abbreviato consente al convenuto in primo grado, previo parere concorde del Pubblico Ministero, di presentare nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, istanza di definizione alternativa mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. L’organo decidente è chiamato ad accertare, allo stato degli atti, l’ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno.

Accolta l’istanza, il decreto in camera di consiglio determina la somma dovuta e fissa un termine non superiore a trenta giorni per il versamento, unitamente alla successiva udienza per accertare l’avvenuto pagamento in unica soluzione. Se il versamento risulta tempestivo e regolare, il Collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese; la sentenza è espressamente non impugnabile.

La Sezione precisa la natura dell’istituto: la definizione alternativa non determina una cessazione della materia del contendere, ma rappresenta una modalità atipica di conclusione della lite, che presuppone la sopravvenienza di fatti tali da far venir meno le ragioni di contrasto e la necessità di una pronuncia di merito, richiamando sul punto un proprio precedente di sezione.

Da qui la questione delle spese. Il prescritto dell’art. 130, comma 8, c.g.c. impone di applicare la disciplina generale dell’art. 31 c.g.c., che non consente la compensazione se non nei circoscritti casi di assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza su questioni dirimenti o definizione in relazione a questioni pregiudiziali o preliminari. Né ricorrono le peculiari ipotesi degli artt. 110 e 111 c.g.c., dettate rispettivamente per l’estinzione per rinunzia agli atti e per l’inattività della parte diligente, ipotesi da leggersi secondo un principio di stretta tassatività. L’esito lato sensu estintivo del rito alternativo non è sussumibile in alcuna di esse.

Esclusa la compensazione, la Corte applica il principio degli artt. 31, comma 1, c.g.c. e 91 c.p.c., in sintonia con il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, e condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 96,00, dichiarando l’estinzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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