Danno all’immagine: rivalutazione dal clamor fori, non dal giudicato penale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 72 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di interpretazione ex art. 211 c.g.c., il giudice contabile può chiarire la portata precettiva di una statuizione della sentenza senza integrarla o modificarla, purché sussista una obiettiva incertezza interpretativa ai fini dell’esecuzione. In materia di danno all’immagine, la locuzione “dal momento del verificarsi del danno” individua il dies a quo della rivalutazione monetaria nel momento del clamor fori, cioè quando la notizia diviene di pubblico dominio. Il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna costituisce presupposto di esperibilità dell’azione, non il momento di perfezionamento della lesione. La sopravvenuta proposizione dell’appello, che sospende l’esecuzione ex art. 190, comma 4, c.g.c., non determina l’improcedibilità del giudizio interpretativo proposto anteriormente.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno ha promosso istanza di interpretazione, ai sensi dell’art. 211 c.g.c., della sentenza con cui la Sezione giurisdizionale aveva condannato un appartenente alle Forze di Polizia al pagamento di una somma a titolo di danno all’immagine. L’istanza si appunta sul capo della sentenza che dispone la maggiorazione delle somme di condanna per rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT “dal momento del verificarsi del danno”.
Il ricorrente lamenta che la sentenza non individui con precisione tale momento, lasciando aperte tre possibili decorrenze: la data delle condotte illecite, quella della divulgazione pubblica delle notizie o quella del giudicato penale. Il pubblico ministero ha chiesto di ancorare il dies a quo alla data della diffusione mediatica; il convenuto ha sostenuto la decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Sopravvenuta l’impugnazione della sentenza in appello, il pubblico ministero ha altresì sollevato questione di procedibilità del giudizio interpretativo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto l’istituto. Il giudizio di interpretazione, già disciplinato dal previgente sistema e oggi confermato dall’art. 211 c.g.c., ha natura strumentale e complementare rispetto all’esecuzione: serve a dirimere contrasti e incertezze sul contenuto precettivo della decisione, senza ampliarla né modificarla. Presupposto indefettibile è l’esistenza di un pronunciato definitivo oggettivamente dubbio e di un interesse attuale a ricorrere.
Nel caso di specie l’incertezza sussiste. La formula “dal momento del verificarsi del danno” è polisemica e consente tre letture con risultati economici sensibilmente diversi. La motivazione richiama gli eventi del 28 gennaio 2015 e il conseguente clamor fori, ma non individua espressamente quella data come termine di decorrenza. Le letture divergenti manifestate dalle parti confermano la res dubia. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Quanto alla procedibilità, la Corte coordina l’art. 211 c.g.c. con l’art. 190, comma 4, c.g.c., che sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. L’apparente antinomia va risolta con interpretazione costituzionalmente orientata, in ossequio al principio di economia processuale e alla ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost. Il ricorso interpretativo è stato proposto quando la sentenza era esecutiva e anteriormente all’appello: la sopravvenienza di quest’ultimo non può caducare un giudizio regolarmente instaurato. La questione interpretativa, del resto, attiene al solo quomodo della liquidazione e non incide sul merito dell’appello.
Nel merito, la Corte ricorda che il danno all’immagine si perfeziona con la lesione di beni immateriali come la stima e l’onorabilità dell’amministrazione. Ciò che lede l’ente è l’eco mediatica della vicenda, non la sentenza di condanna, che rileva solo ai fini dell’esperibilità dell’azione. Il dies a quo va dunque fissato al 28 gennaio 2015, quando la notizia divenne di pubblico dominio. La tesi del giudicato penale è respinta: accoglierla negherebbe la rivalutazione per il periodo intermedio e creerebbe disparità di trattamento legata alla durata del processo penale.
Nota della Redazione
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