Contribuzione figurativa ex art. 80 l. 388/2000: ammesso l’accertamento anticipato del diritto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 120 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica rientrano anche le azioni di mero accertamento volte a verificare la sussistenza delle condizioni che la legge richiede per il sorgere del diritto a pensione o per le questioni ad esso funzionali, pur in assenza di impugnazione di un provvedimento che conceda o neghi il trattamento. Ne consegue che il lavoratore ancora in servizio, il quale abbia chiesto all’INPS il riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 e lo abbia visto negare, è titolare di un interesse attuale e concreto a ricorrere. L’accertamento anticipato della condizione sanitaria non presuppone la presentazione della domanda di pensionamento.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di una struttura ospedaliera romana, ha agito davanti alla Corte dei conti per l’accertamento della condizione sanitaria sottesa al riconoscimento dell’incremento dell’anzianità figurativa di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000. Espone di essere affetta da una pluralità di patologie e di aver presentato domanda in via amministrativa nel luglio 2024. Nel febbraio 2025 è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e invalida civile al 67%. Nel giugno 2025 l’INPS ha rigettato la domanda di accredito dei contributi figurativi.
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto, con decorrenza dalla data accertata in giudizio, e in via istruttoria la nomina di un CTU medico-legale. L’INPS, costituitosi, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale, avendo la ricorrente ancora in servizio e non avendo presentato domanda di pensionamento; nel merito ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità. Ha rilevato che nella giurisdizione pensionistica contabile rientrano anche le azioni di mero accertamento relative alla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il sorgere del diritto a pensione, o alle questioni ad esso funzionali, pur prescindendo dall’impugnazione di un provvedimento amministrativo di concessione o diniego.
Nel caso concreto la ricorrente, pur essendo ancora in servizio, aveva chiesto in via amministrativa all’INPS il riconoscimento dell’accredito della contribuzione figurativa, ottenendone il diniego, e aveva quindi adito il Giudice per l’accertamento delle condizioni previste dalla norma. Il Giudice ha così riconosciuto un interesse attuale e concreto alla proposizione del ricorso.
Nel merito, il Giudice unico ha ritenuto la questione di natura tecnica e ha disposto l’acquisizione di un parere dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma. Il quesito verte sulla percentuale di invalidità da assegnare al quadro morboso lamentato e, in particolare, sulla possibilità di attribuire una percentuale superiore al 75% o di ascrivere il quadro alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Il Collegio incaricato dovrà esprimere il proprio motivato parere, previa eventuale visita medica e esame della documentazione agli atti. Le parti sono autorizzate a conferire incarico a un proprio c.t.p. e a depositare memorie e certificazioni mediche entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza. La bozza dell’elaborato peritale va inviata alle parti, che possono presentare osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. Il Giudice ha sospeso ogni altra pronuncia in rito e in merito, riservando le spese al definitivo.
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Nota della Redazione
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