Danno da occupazione senza titolo (Cass. civ. Sez. III n. 29871 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il danno da indisponibilità diretta patito dal proprietario è risarcibile a condizione che lo stesso venga provato, anche in via presuntiva, mediante l’allegazione di caratteristiche materiali e qualità giuridiche del bene che consentano di ritenere, secondo l’id quod plerumque accidit, che esso sarebbe stato destinato a un impiego fruttifero o che l’avente diritto ne avrebbe tratto un’utilità specificamente indicata. Il fatto costitutivo del diritto al risarcimento è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del godimento diretto o indiretto del bene, anche mediante concessione a terzi dietro corrispettivo; resta invece non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione astratta del contenuto del diritto, suscettibile di reintegrazione con la sola tutela reale. La liquidazione equitativa del danno presuppone il concreto accertamento dell’esistenza ontologica di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio grava sul danneggiato, e che l’impossibilità di stima esatta dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte.

Il Fatto

La controversia riguarda il complesso immobiliare già concesso dall’Agenzia del Demanio alla Provincia di Lecce con contratto del 1999, poi risolto per l’inosservanza della destinazione impressa al bene. L’Agenzia agisce per il risarcimento del danno conseguente all’occupazione senza titolo del compendio; una società subentrata nel progetto edilizio coltiva pretese risarcitorie verso la Provincia e verso l’Agenzia.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 794/2020, accoglie parzialmente l’appello della Provincia e rigetta la domanda risarcitoria dell’Agenzia, rilevando che non era stato provato l’uso che del bene si sarebbe fatto in assenza dell’occupazione, non potendosi configurare un danno in re ipsa. Rigetta anche le domande della società per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. Da qui il ricorso per cassazione dell’Agenzia e i ricorsi incidentali della Provincia e della società.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il motivo principale dell’Agenzia, che denuncia violazione degli artt. 1218, 2043, 1226 e 2056 c.c. Il motivo è rigettato. I giudici di legittimità ribadiscono l’orientamento consolidato secondo cui, per l’occupazione sine titulo, il pregiudizio risarcibile non discende automaticamente dalla violazione del dominio.

Il danno da indisponibilità diretta è configurabile solo quando la condotta sopprime o comprime la facoltà di fruire del cespite e di ritrarne le utilità coerenti alla sua destinazione, ma deve essere allegato e provato, anche presuntivamente. Nella specie la Corte d’appello aveva accertato non solo l’omessa allegazione e prova, ma anche che lo stato di rilevante degrado del compendio non ne consentiva alcun utilizzo concreto: il pregiudizio invocato coincide dunque con la mera facoltà di non uso, non risarcibile.

Né rileva che il Demanio avesse già acquisito il corrispettivo pattuito con la cessione del 1999, circostanza che esclude un danno per la mancata cessione a terzi. Gli arresti richiamati — Cass. 10477/2024 e 10328/2025, oltre a Cass. Sez. Un. 33645/2022 — sorreggono la regola. Diventa perciò irrilevante la censura sul blocco del cantiere conseguente al sequestro, mentre è infondata la doglianza sulla liquidazione equitativa: essa postula l’accertamento dell’esistenza di un pregiudizio suscettibile di sfruttamento economico, secondo Cass. 9744/2023 e 29486/2024.

Quanto ai ricorsi incidentali, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. Il primo motivo della Provincia non coglie un’omessa motivazione su fatto decisivo, ma contesta l’interpretazione della nota del 2005, proponendo un’alternativa ricostruzione del merito, non scrutinabile in legittimità. La doglianza sull’acquisizione ex art. 56-bis d.l. 21.6.2013 è inammissibile perché la relativa domanda non risulta in atti, non essendo stato prodotto l’atto di appello; la sua integrazione tardiva con la memoria ex art. 380-bis c.p.c. non è utile.

Anche il secondo motivo della Provincia, sulla clausola risolutiva espressa, è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non emergendo con chiarezza la sottoposizione della questione al giudice dell’impugnazione. Infine, le pretese risarcitorie della società verso la Provincia e l’Agenzia sono domande nuove in appello: i fatti storici a fondamento dell’azione sono eterodeterminati e la diversa prospettazione della clausola risolutiva costituisce fatto nuovo, secondo Cass. 19186/2020. Il ricorso principale è rigettato, i ricorsi incidentali sono inammissibili e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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