Legittimazione suppletiva del fallito solo per totale disinteresse del curatore (Cass. civ. Sez. I n. 16151 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fallimento non sottrae al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ma gli fa perdere, a norma dell’art. 43 l. fall., la capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se l’amministrazione fallimentare resta inerte, il fallito conserva in via eccezionale la legittimazione ad agire per la tutela dei propri diritti patrimoniali, purché l’inerzia del curatore sia determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari, e non da una negativa valutazione di convenienza della controversia. L’assoluto disinteresse del curatore, condizione negativa della legittimazione suppletiva, esige rigorosa e specifica allegazione e prova a carico di chi se ne avvale. Il difetto di legittimazione del fallito è rilevabile d’ufficio, attenendo alla regolare costituzione del rapporto processuale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva rigettato la querela incidentale di falso dagli stessi proposta in un giudizio di opposizione a precetto. Il precetto intimava il pagamento di una somma in forza di un assegno bancario che il ricorrente assumeva falsificato quanto alla data.

Dichiarato fallito, il ricorrente è stato ritenuto privo di titolo a coltivare in sede di gravame l’azione proposta. Secondo la Corte di appello di Napoli, il curatore aveva effettuato una precisa valutazione circa la non convenienza della prosecuzione del giudizio, escludendo così la legittimazione straordinaria suppletiva del fallito in ordine alla riassunzione, con conseguente inammissibilità dell’iniziativa. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; ha resistito la controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha reputato condivisibili le argomentazioni della proposta di definizione formulata a norma dell’art. 380-bis c.p.c., dichiarando il ricorso inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: nel denunciare la violazione dell’art. 43 l. fall., il ricorrente ha contestato un accertamento di fatto compiuto dal giudice territoriale e non ha considerato che questi aveva correttamente applicato il principio di diritto per cui il fallito conserva la legittimazione ad agire solo quando l’inerzia del curatore consegua a un totale disinteresse, e non a una negativa valutazione di convenienza (Cass. n. 29462 del 2022; Cass. n. 2626 del 2018). Nel caso concreto, il curatore non si era disinteressato del giudizio di falso, ma aveva compiuto una precisa valutazione ritenendone non conveniente la prosecuzione.

La Corte ha ribadito che l’assoluto disinteresse del curatore, condizione negativa della legittimazione eccezionale del fallito, esige una rigorosa e specifica allegazione e un accertamento preliminare, onde evitare una serie incontrollabile di giudizi a catena e una confusione di ruoli. L’onere di allegazione e prova grava su chi affermi il disinteresse, poiché la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito (Cass. n. 2626 del 2018, che richiama Cass. Sez. Un. n. 2951 del 2016). Tale prova non è stata fornita.

Il secondo motivo, che censura la violazione dell’art. 115 c.p.c., è inammissibile: la relativa violazione è deducibile nei circoscritti limiti indicati dalla giurisprudenza (Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020), mentre il ricorrente mira a una rivalutazione dei fatti storici (Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019). Il terzo motivo è inammissibile, poiché la legittimazione è valutabile e rilevabile d’ufficio, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale; il difetto di legittimazione è rilevabile d’ufficio anche in cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato (Cass. n. 31313 del 2018). Il quarto motivo è inammissibile perché non correlato alla ratio decidendi.

Poiché il giudizio è stato definito in conformità della proposta, la Corte ha condannato la parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., richiamando il principio per cui l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo (Cass. Sez. Un. n. 28540 del 2023).

Nota della Redazione

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