Danno alla professionalità: no al risarcimento fuori dal petitum della riassunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13999 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, investito della domanda risarcitoria riproposta in sede di riassunzione, non può pronunciare oltre i limiti del petitum come ivi circoscritto, pena il vizio di extrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. Il danno alla professionalità da illegittima forzata inattività non può essere liquidato, secondo i comuni criteri equitativi, con riferimento al periodo intermedio, ossia quello compreso tra la scadenza del termine illegittimamente apposto e la sentenza che dichiara la conversione del rapporto: per tale periodo opera esclusivamente l’indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui all’art. 32, commi 5 e 7, legge n. 183 del 2010. La motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, con argomentazioni obiettivamente inidonee a esplicitare il ragionamento del giudice.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di una società radiotelevisiva, aveva ottenuto in primo grado diverse statuizioni di condanna, tra cui il risarcimento del danno alla professionalità per il periodo di forzata inattività. La sentenza di conversione del rapporto a tempo indeterminato era intervenuta nel marzo 1995, con effettiva riammissione in servizio nel maggio 1998.
Il giudice d’appello, prima in sede di merito e poi di rinvio, aveva rideterminato il credito risarcitorio per il danno alla professionalità applicando il parametro equitativo di un terzo della retribuzione. Avverso la pronuncia di rinvio la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, relativi rispettivamente alla dedotta motivazione apparente e alla pretesa violazione dei principi sul danno non patrimoniale. Entrambi sono ritenuti infondati. Il Collegio osserva che la Corte territoriale, valorizzando la funzione intellettuale attribuita al lavoratore, ha dato conto del proprio percorso argomentativo alla luce delle mansioni rivendicate, senza lasciare all’interprete il compito di integrarne il contenuto.
La motivazione non è dunque apparente: le argomentazioni, ancorché sintetiche, risultano obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito, con conseguente esclusione del vizio di error in procedendo secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 25392 del 2019 e dalla Sez. Un. n. 22232 del 2016.
Sono invece fondati il terzo, il quarto e il quinto motivo. La Corte rileva che, in sede di riassunzione del giudizio dopo la sentenza rescindente, il lavoratore aveva circoscritto la domanda risarcitoria al solo periodo compreso tra il marzo 1995 e il maggio 1998, collegando il pregiudizio alla forzata inattività. Il giudice di rinvio, al contrario, ha liquidato il danno alla professionalità secondo i comuni criteri equitativi per un arco temporale ben più ampio, comprensivo in parte del periodo intermedio.
Quest’ultimo, ossia quello che va dalla scadenza del termine illegittimamente apposto fino alla sentenza di conversione, resta coperto dall’indennità onnicomprensiva disciplinata dall’art. 32, commi 5 e 7, legge n. 183 del 2010, come già affermato in sede rescindente sulla scorta della Corte cost. n. 303 del 2011. Il riconoscimento di un ulteriore risarcimento per lo stesso segmento cronologico integra violazione del principio di diritto enunciato in sede di rinvio.
La Corte ravvisa inoltre il vizio di extrapetizione denunciato con il quinto motivo: avendo il lavoratore limitato la domanda al periodo marzo 1995 – maggio 1998, il giudice di rinvio non poteva estenderla al febbraio 1990. La questione non è nuova, poiché il vizio si è consumato nella fase di rinvio. Rigettati i primi due motivi, la Corte accoglie i restanti e cassa in parte qua; decidendo nel merito ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., espunge dal capo risarcitorio il danno riferito al periodo febbraio 1990 – aprile 1995, confermando il resto e compensando le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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