Inesistente l’ordinanza della Cassazione che riporta motivazione di altro processo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13924 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inesistente, e non semplicemente nulla, l’ordinanza della Corte di cassazione che, per errore, riporti la motivazione e il dispositivo di un diverso procedimento, sì da non costituire una vera pronuncia ma un mero simulacro di provvedimento. In tale ipotesi il ricorso non è stato oggetto di trattazione e si è avuto un incompiuto esercizio della giurisdizione, con la conseguenza che il vizio è rilevabile anche d’ufficio e si deve procedere alla rinnovazione del giudizio mediante un nuovo atto conclusivo valido. Il rimedio esperibile è la revocazione, e nel nuovo esame la Corte è investita dell’intera controversia già devoluta con il ricorso per cassazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello che, in riforma della decisione di primo grado, le aveva riconosciuto il diritto a percepire l’assegno sociale condannando l’INPS al pagamento dei ratei e delle spese del doppio grado. La sesta sezione civile aveva accolto il primo motivo con l’ordinanza n. 6697 del 2023, cassando la sentenza impugnata e rinviando a diverso giudice del medesimo tribunale.

Rilevata la difformità, la ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo che l’ordinanza riportava per errore la motivazione e il dispositivo di altro procedimento e che tale vizio non era correggibile come errore materiale, integrando piuttosto un errore di fatto revocatorio. L’INPS, ritualmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il vizio in termini più radicali di quelli prospettati dalla ricorrente. L’ordinanza impugnata non è una vera pronuncia: ne mancano quel minimo di elementi e presupposti necessari a produrre l’effetto di certezza giuridica proprio del giudicato. Si tratta, piuttosto, di un simulacro di provvedimento.

Il ricorso, in sostanza, non era mai stato oggetto di trattazione nel senso proprio del giudizio di cassazione. Ne è derivato un incompiuto esercizio della giurisdizione, che impone la rinnovazione del giudizio con un nuovo atto conclusivo valido. La Corte richiama sul punto le proprie sezioni unite n. 31019 del 2023 e l’ordinanza interlocutoria n. 11032 del 2023.

Trattandosi di inesistenza e di nullità rilevabile d’ufficio, il Collegio ha proceduto direttamente a un nuovo esame della controversia, senza arrestarsi alla qualificazione proposta dalla ricorrente.

Nel merito, ha accolto l’unico motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., relativo alla liquidazione delle spese. La Corte d’appello aveva liquidato i compensi in deroga ai minimi tariffari senza alcuna motivazione. Poiché in materia previdenziale e assistenziale il valore della causa si determina, ai sensi dell’art. 13, primo comma, cod. proc. civ., in base alle somme dovute per due anni, il valore rientra nello scaglione tra 5.000 e 26.000 euro. I compensi, pur con le riduzioni di legge, non potevano quindi essere inferiori ai minimi previsti dagli artt. 5 e 4 del d.m. n. 55/2014. Il capo relativo alle spese è stato pertanto cassato, con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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