IMU, esenzione enti non commerciali: serve verifica concreta della destinazione (Cass. civ. Sez. V n. 14002 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 richiede la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo, entrambi da accertare in concreto. Non è sufficiente il dato cartolare dell’oggetto statutario dell’ente, né la provenienza del bene da una donazione modale, per ritenere integrata la destinazione non commerciale dell’immobile. Il contribuente ha l’onere di provare che l’attività svolta nell’immobile, pur rientrando tra quelle esenti, non sia esercitata con modalità commerciali, perché resa gratuitamente o dietro corrispettivo del tutto simbolico.
Il Fatto
Un Comune notificava a un’associazione sportiva un avviso di accertamento per omessa dichiarazione e versamento dell’IMU relativa all’anno 2012, in relazione a un’area edificabile in suo possesso. La contribuente impugnava l’atto, rivendicando l’esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali.
La Commissione tributaria provinciale prima e la Commissione tributaria regionale del Lazio poi accoglievano le ragioni dell’associazione. Il giudice d’appello riteneva provati il requisito soggettivo, per la natura di ente non commerciale, e il requisito oggettivo, desumendo la destinazione non commerciale dallo statuto e dalla donazione modale con cui il bene era pervenuto. Il Comune ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis, cioè l’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, che esenta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Il Collegio ribadisce il proprio orientamento costante: le condizioni dell’esenzione sono cumulative e postulano la coesistenza del requisito soggettivo, legato alla natura non commerciale dell’ente, e del requisito oggettivo, rappresentato dalla destinazione esclusiva dell’immobile alle attività agevolate. Quest’ultimo va verificato in concreto, accertando che l’attività non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale.
Quanto alla distribuzione dell’onere probatorio, la Corte richiama il principio secondo cui spetta al contribuente dimostrare l’esistenza in concreto dei requisiti dell’esenzione, provando che l’attività cui l’immobile è destinato non è esercitata con modalità commerciali. Sul versante del diritto dell’Unione, il Collegio ricorda che la compatibilità dell’esenzione con il divieto di aiuti di Stato è subordinata alla destinazione dell’immobile ad attività non economica.
Nel caso esaminato il requisito soggettivo è incontestato, ma la valutazione del giudice regionale non si è uniformata al principio richiamato. Essa si è basata sul dato cartolare dell’oggetto statutario e sulla provenienza del bene da donazione modale, senza il necessario accertamento sulla concreta ed effettiva destinazione dell’immobile ad attività resa gratuitamente o dietro corrispettivo del tutto simbolico.
Il ricorso è quindi accolto nel primo motivo, con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in altra composizione, per una nuova valutazione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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