Il demansionamento va valutato sulle mansioni effettive, non su quelle rivendicate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4041 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di demansionamento, il giudizio di equivalenza di cui all’art. 2103 c.c. deve essere compiuto raffrontando le mansioni successivamente attribuite al lavoratore con quelle effettivamente svolte in precedenza, e non già con quelle soltanto rivendicate come superiori e non provate. È, altresì, inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri specificamente la ratio decidendi dirimente della sentenza impugnata, che prospetti vizi di motivazione in termini assertivi e generici o che non indichi il parametro normativo o contrattuale sulla cui base sia stato elaborato il conteggio delle pretese differenze retributive.

Il Fatto

Un lavoratore, già dipendente di un istituto di credito, aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento di un superiore inquadramento e le conseguenti differenze retributive, nonché per sentir accertare un proprio demansionamento. Il Tribunale aveva in parte accolto le domande, ma la Corte d’Appello, in riforma parziale, le aveva rigettate, ritenendo non provato lo svolgimento di mansioni superiori e non configurabile il demansionamento. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato il complessivo ragionamento decisorio della sentenza impugnata, rilevando come esso si articolasse in due distinte rationes decidendi. La prima concerneva l’impossibilità di accertare differenze retributive, difettando il contratto integrativo aziendale di una disciplina del trattamento economico per l’area professionale rivendicata. La seconda, ritenuta dal Collegio dirimente e da sola idonea a sorreggere la decisione, riguardava l’assenza di prova dello svolgimento delle mansioni superiori.

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non coglieva il senso della sentenza: la Corte d’Appello non aveva affermato una prevalenza gerarchica del contratto nazionale su quello aziendale, ma si era limitata a constatare un vuoto di disciplina nel contratto integrativo, che non indicava alcun trattamento retributivo per la quarta Area. Il ricorrente non aveva specificato da quali clausole del contratto aziendale potessero trarsi parametri retributivi, né aveva censurato tale specifica affermazione. Il motivo è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Analogamente, il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur attingendo la principale ratio decidendi, il ricorrente non indicava le mansioni “descritte dalla normativa contrattuale” da confrontare con quelle svolte, né considerava che la Corte di merito aveva escluso la prova dell’attività ritenuta qualificante per il passaggio all’area superiore. Il terzo motivo è stato dichiarato parimenti inammissibile per il suo carattere generico, limitandosi a una critica assertiva dell’apprezzamento probatorio o alla mera trascrizione di atti difensivi, senza il requisito della specificità. Il quarto motivo è stato infine ritenuto inammissibile: la Corte ha ribadito che il giudizio di equivalenza, ai fini del demansionamento, andava compiuto avendo riguardo alle mansioni effettivamente svolte in precedenza, che erano di terza area, e non a quelle superiori rivendicate e non provate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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