Esclusa l’abitualità ostativa per la particolare tenuità tra daspo e resistenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 15675 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per reati della stessa indole, ai sensi dell’art. 101 cod. pen., devono intendersi non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pure se previsti da testi normativi diversi, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati. Il reato di inosservanza dell’obbligo di presentazione agli uffici di polizia, previsto dall’art. 6, comma 6, legge n. 401/1989, è reato di pericolo a dolo generico, che tutela un bene-interesse diverso da quello protetto dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), il quale è connotato da violenza o minaccia contro la pubblica amministrazione. Ne consegue che la sola comune matrice di contrapposizione agli atti dell’autorità non è sufficiente a integrare la medesima indole, né un unico precedente per un reato della stessa indole può fondare il giudizio di abitualità del comportamento ostativo alla declaratoria di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza del Tribunale di Palermo, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 6, comma 6, legge n. 401/1989, per non aver ottemperato al provvedimento del Questore che gli imponeva l’obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. in occasione degli incontri sportivi della squadra di calcio locale. La pena era stata determinata in un anno e sei mesi di reclusione ed euro 15.000,00 di multa. In appello era stata esclusa l’attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., ritenendo integrato il presupposto ostativo dell’abitualità della condotta, desunta dalle precedenti condanne riportate dall’imputato per i reati di cui agli artt. 650 e 337 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza dei motivi riguardanti l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della causa ostativa. La Corte ha innanzitutto rilevato come il Tribunale avesse erroneamente applicato la disposizione introdotta dal d.l. n. 53/2019, che escludeva la particolare tenuità per i delitti commessi in occasione di manifestazioni sportive, trattandosi di norma entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto.

Quanto all’abitualità, la Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la medesima indole tra reati va valutata in concreto, avendo riguardo alla natura dei fatti o ai motivi che li hanno determinati. Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è un delitto contro la pubblica amministrazione, connotato da violenza e minaccia, mentre il reato di inosservanza delle prescrizioni del DASPO è un reato di pericolo a dolo generico, che si perfeziona con la mera mancata comparizione. I beni giuridici tutelati sono diversi e non sono ravvisabili caratteri fondamentali comuni, né elementi che possano far desumere una medesima inclinazione criminosa solo dalla comune contrapposizione all’autorità.

Da ciò consegue che l’ulteriore precedente per il reato di cui all’art. 650 cod. pen. non poteva rilevare ai fini dell’abitualità, trattandosi di unico illecito della stessa indole. Difettando la pluralità di illeciti richiesta dall’art. 131-bis cod. pen. (almeno due illeciti oltre quello in esame), la causa ostativa non poteva essere ritenuta sussistente. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la verifica dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità, con l’avvertenza che il giudizio dovrà tener conto di tutti i fatti intervenuti sino alla conclusione del giudizio di rinvio e del certificato del casellario aggiornato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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