Anticipazione dell’udienza camerale integra nullità assoluta per lesione del contraddittorio (Cass. pen. Sez. III n. 10440 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’anticipazione dell’udienza camerale di riesame al giorno precedente rispetto a quello fissato per la comparizione delle parti integra una nullità assoluta. Essa, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale a omessa citazione. Il vizio non è sanabile per il solo fatto che la difesa non abbia richiesto la discussione orale, poiché la natura processuale dell’eccezione consente alla Corte di cassazione di accedere direttamente agli atti. L’ordinanza del tribunale del riesame va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse dell’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP avente ad oggetto un veicolo e i rifiuti ivi contenuti, in relazione al reato di cui all’art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006. Il difensore, munito di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 324 e 127 cod. proc. pen.
In sintesi, la difesa lamenta di non aver potuto presenziare all’udienza camerale di trattazione del riesame, perché il tribunale l’avrebbe tenuta il giorno precedente a quello indicato nel decreto di fissazione. A seguito dell’istanza di riesame, il tribunale aveva notificato tramite PEC la fissazione dell’udienza per l’11 settembre 2024, ore 10:00, mentre dall’ordinanza impugnata emerge che la trattazione sarebbe avvenuta il 10 settembre 2024, con conseguente lesione del contraddittorio e nullità.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato. Il provvedimento è stato trattato cartolarmente, in assenza di richiesta di discussione orale delle parti. Il Collegio accede doverosamente agli atti processuali, stante la natura processuale dell’eccezione, e verifica direttamente il dato che sorregge il motivo: l’udienza camerale per la trattazione dell’istanza di riesame venne fissata per l’11 settembre 2024, ore 10, ma fu tenuta il giorno precedente, ossia il 10 settembre 2024.
Da qui la qualificazione giuridica del vizio. L’anticipazione dell’udienza rispetto a quella fissata per la comparizione delle parti integra una nullità assoluta. L’anticipo impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, sicché la fattispecie equivale ad omessa citazione. Il principio non è isolato: la Corte richiama Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, Rv. 271343 – 01, resa con riferimento all’ipotesi di anticipazione dell’udienza addirittura rispetto all’ora prefissata.
La verifica del vizio è condotta sul piano processuale, non su quello della valutazione cautelare. Il thema decidendum non investe il fumus del reato contestato né il periculum, ma la regolarità della sequenza procedimentale attraverso cui il tribunale del riesame è pervenuto alla propria decisione. La lesione del contraddittorio assume rilievo assorbente, perché incide sulla validità stessa dell’ordinanza.
Ne segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il giudice del rinvio dovrà nuovamente pronunciarsi sull’istanza di riesame, garantendo la regolare celebrazione dell’udienza camerale e il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti.
Nota della Redazione
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