Concorso nel reato e disponibilità della carta Postepay quale prova presuntiva (Cass. pen. Sez. II n. 24272 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare della carta Postepay sulla quale è confluito il profitto del reato, carta ottenuta con l’utilizzo di propri documenti di identità, è soggetto che ha messo a disposizione il mezzo di incasso delle somme illecite a favore di terzi che hanno posto in essere gli artifici e raggiri. L’assenza di denuncia di furto o smarrimento della carta e l’assenza di qualsiasi giustificazione alternativa sul possesso e sull’utilizzo da parte di terzi integrano un quadro indiziario che il giudice di merito deve valutare ai fini della prova del concorso nel reato. La sentenza che, pur riconoscendo tali circostanze, le ritenga non sufficienti a fondare la responsabilità a titolo concorsuale è affetta da vizio di motivazione e va annullata con rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Teramo ha assolto l’imputato dal reato di truffa aggravata di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste. Era contestato di avere proposto alla persona offesa, per telefono, due polizze assicurative fasulle, intascandone i premi che la vittima aveva versato ricaricando una carta Postepay a lui intestata.
Il Tribunale non ha ritenuto sufficiente, ai fini della responsabilità anche a titolo concorsuale, la sola circostanza dell’intestazione della carta Postepay, poiché il titolare non era il soggetto che aveva realizzato gli artifici e raggiri tramite un’utenza telefonica sconosciuta, avendo la persona offesa riferito di avere sempre interloquito con una donna. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla stessa sentenza impugnata, dalla quale risulta che l’imputato era titolare della carta Postepay sulla quale era confluito il profitto del reato e che la carta era stata ottenuta con l’utilizzo di propri documenti di identità.
Il Tribunale aveva dato atto, inoltre, che non era stata sporta alcuna denuncia di furto o smarrimento della carta e che l’imputato non aveva fornito alcuna giustificazione alternativa in ordine al possesso della carta e della somma di origine illecita confluita su di essa.
Tali elementi, osserva la Corte, avrebbero dovuto essere correttamente valutati ai fini della prova del concorso nel reato. Essi non evidenziano soltanto il soggetto portatore dell’interesse alla commissione del delitto, ma anche colui che aveva attivato la carta sulla quale era confluito il profitto, senza nulla opporre quanto a un eventuale possesso o utilizzo da parte di terzi della carta stessa.
Sulla base della stessa ricostruzione della sentenza, dunque, l’imputato aveva messo a disposizione la propria carta Postepay a favore di soggetti ignoti che avevano personalmente realizzato gli artifici e i raggiri, intascando il profitto del reato. Ne deriva la necessità di una nuova valutazione di merito in ordine alla sussistenza del concorso nel reato contestato.
La sentenza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo.
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Nota della Redazione
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