Data certa e opponibilità del mandato professionale al fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 3834 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mera menzione di un mandato professionale all’interno di altro atto, depositato in giudizio e da quel momento dotato di data certa, non conferisce data certa anche alla scrittura privata cui la menzione si riferisce, ove il relativo documento non sia contestualmente depositato. L’istituto della data certa, ai fini dell’opponibilità al fallimento, presuppone un atto che venga in rilievo nella sua precisa e completa esistenza secondo un giudizio di certezza, non essendo sufficiente la citazione del suo contenuto in un atto diverso. Ne consegue che la scrittura privata di pattuizione del compenso, non allegata al ricorso per concordato preventivo, resta inopponibile alla curatela e non può fondare la domanda di ammissione al passivo per l’importo ivi pattuito.

Il Fatto

Un avvocato chiede l’ammissione allo stato passivo di una società fallita per la somma di euro 25.000, in via privilegiata, a titolo di compenso per attività di consulenza e assistenza in materia di lavoro, propedeutica all’accesso a una procedura di concordato preventivo. Il giudice delegato non ammette il credito in mancanza di notula specifica e di un mandato con data certa opponibile alla curatela.

Il professionista propone opposizione, deducendo la prova dell’incarico tramite il mandato del 14.1.2013, richiamato nel piano concordatario, oltre che dallo scambio di email e dalla documentazione prodotta. Il Tribunale accoglie parzialmente l’opposizione e ammette il creditore per la minor somma di euro 2.500 in via privilegiata, oltre Iva e cap. Avverso il decreto il professionista ricorre per cassazione con tre motivi; la curatela resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la violazione degli artt. 2697 e 2704 cod. civ., dell’art. 13, secondo comma, legge n. 247/2012 e dell’art. 115 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che la scrittura privata di conferimento dell’incarico, allegata alla domanda di concordato del 13.9.2013, non potesse essere dichiarata inopponibile, e che la mancata contestazione della circostanza avrebbe dovuto valere come prova dell’anteriorità della pattuizione.

La Corte dichiara il motivo inammissibile per genericità e per difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Le doglianze riferiscono che il compenso era stato “menzionato” nella proposta di concordato, non che alla domanda fosse stata allegata la scrittura privata con il mandato e il compenso pattuito.

Il passaggio centrale è di ordine generale: la menzione di un mandato in un atto depositato, divenuto per ciò stesso a data certa, non estende tale qualità al contratto cui il mandato inerisce, ove il relativo documento non sia depositato. L’istituto della data certa, ai fini dell’opponibilità, riguarda un atto che viene in rilievo nella sua precisa, conoscibile e completa esistenza; non basta il richiamo al suo contenuto in altro atto. Nel caso concreto il mandato non risultava depositato con la domanda di concordato, ma solo menzionato e neppure integralmente (così, in fattispecie analoga, Cass. Sez. I n. 34755 del 2023).

Né migliore sorte ha la doglianza sul diniego della prova testimoniale: il capitolo articolato tenderebbe a dimostrare la sola menzione del compenso nella proposta di accesso al concordato, non l’allegazione della scrittura alla domanda, circostanza quest’ultima idonea a provare l’anteriorità del documento rispetto al fallimento. Il secondo motivo, che ripropone la mancata ammissione del capitolo di prova, è quindi inammissibile per le medesime ragioni, non integrando la circostanza un fatto decisivo.

Il terzo motivo censura la quantificazione del compenso, per aver il Tribunale considerato l’intera attività come un unico affare e liquidato secondo i parametri per l’attività stragiudiziale del DM n. 55/2014, con riferimento all’art. 9, quarto comma, d.l. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012. Il motivo è inammissibile: la censura pretende un nuovo apprezzamento di merito, inibito al giudice di legittimità e rimesso ai giudici di merito (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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