Indennità pronta disponibilità non dovuta senza copertura fondo (Cass. civ. Sez. V n. 31872 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’impiego pubblico contrattualizzato il diritto del dirigente medico a percepire l’indennità di pronta disponibilità in misura superiore a quella fissata dalla contrattazione collettiva nazionale non può essere fondato su un atto deliberativo risalente al 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che lo abbia richiamato verificandone la compatibilità con le risorse disponibili. La contrattazione nazionale, nel rimettere a quella integrativa la rideterminazione in aumento dell’importo, ha sempre condizionato l’esercizio di tale potere alla disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste, sicché un atto unilaterale di gestione non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore. Qualora l’acquisto del diritto sia sottoposto a condizione sospensiva potestativa semplice, l’onere di provarne l’avveramento grava, ex art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere quel diritto.

Il Fatto

Un dirigente medico dipendente di una azienda sanitaria locale agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto a vedersi remunerati i turni di pronta reperibilità nella misura prevista dal regolamento aziendale del 1999, pari a euro 41,32 per turno, rispetto a quella effettivamente percepita di euro 20,66, con condanna della struttura al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione.

La Corte territoriale riteneva la fondatezza della pretesa sul presupposto della perdurante validità del regolamento del 1999 e dell’insufficienza della prova, gravante sull’azienda, circa l’incapienza del fondo di riferimento, che anzi presentava residui. Avverso tale pronuncia l’azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi; il dirigente resisteva con controricorso e depositava memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, ritenendola infondata. La censura del primo motivo, consistente nella contestazione dell’efficacia della contrattazione integrativa e della delibera di recepimento del regolamento, costituisce questione di puro diritto, deducibile in sede di legittimità, implicando la mera verifica delle previsioni recate dalla contrattazione nazionale in ordine ai limiti dispositivi e all’efficacia della contrattazione integrativa.

Nel merito il primo motivo è accolto, in continuità con l’orientamento espresso dalle decisioni n. 23165/2024 e n. 19085/2024, ai cui principi il Collegio rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.. Il contratto collettivo del 3.11.2005 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. non ha superato il riferimento alla disponibilità del fondo annuale destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro: la contrattazione nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l’importo dell’indennità, ha sempre condizionato l’esercizio di detto potere alla disponibilità del fondo aziendale.

La contrattazione nazionale ha inoltre previsto un’efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale, soggetta, secondo l’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis, al rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e da quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio. Ne consegue che il diritto a percepire l’indennità in misura maggiorata non può essere fondato su un atto deliberativo risalente al 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che lo abbia richiamato, verificandone la compatibilità con le risorse disponibili.

La Corte ribadisce che nel pubblico impiego contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, alle condizioni dagli stessi previste: l’adozione di un atto unilaterale di gestione con cui venga attribuito un emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore. Quanto al secondo motivo, concernente il riparto dell’onere probatorio, resta assorbito. La Cassazione pertanto cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria, compensando tra le parti le spese dell’intero processo in ragione della complessità della questione giuridica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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