Dati del conducente: l’obbligo nasce dopo la definizione del ricorso sul verbale (Cass. 13604/2026)

Corte di Cassazione, Sezione II civile, ordinanza 11 maggio 2026, n. 13604

Questione esaminata

La Cassazione ha esaminato quando sorga l’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada, i dati personali e gli estremi della patente del conducente. Nel caso concreto il proprietario aveva impugnato il verbale presupposto per eccesso di velocità e aveva comunicato via PEC all’organo accertatore l’avvenuta proposizione del ricorso, ma era stato ugualmente sanzionato per omessa comunicazione.

Principio affermato

La violazione dell’art. 126-bis, comma 2, si configura soltanto dopo la definizione del procedimento amministrativo o giudiziario promosso contro il verbale relativo all’infrazione presupposta. Prima di allora non sorge l’obbligo di comunicare i dati del conducente. Se l’opposizione ha esito sfavorevole, l’amministrazione deve notificare un nuovo invito e da tale notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere; se il verbale viene annullato, viene meno anche il presupposto dell’obbligo.

Motivazione della Cassazione

La Corte ha aderito all’orientamento che valorizza la necessaria correlazione tra l’opposizione al verbale presupposto e l’effettiva insorgenza dell’obbligo di comunicazione. Tale soluzione è coerente con il testo dell’art. 126-bis, con la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 e con la circolare ministeriale che qualifica come giustificato e documentato motivo la comunicazione di avere proposto ricorso.

La tesi opposta, secondo cui il termine decorrerebbe comunque dalla prima richiesta dell’autorità, trascura che l’esito favorevole dell’opposizione elimina la stessa ragione della decurtazione dei punti e quindi l’esigenza di identificare il conducente. In caso di rigetto dell’opposizione, invece, l’obbligo rivive e il termine inizia nuovamente a decorrere da un apposito invito.

Il Tribunale aveva ritenuto irrilevante che il giudizio contro il verbale per eccesso di velocità fosse già stato introdotto e non ancora definito. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato per un nuovo esame.

Rilevanza pratica

Chi impugna il verbale presupposto deve documentare tempestivamente all’organo accertatore l’avvenuta opposizione. In tale situazione non è tenuto a indicare immediatamente il conducente. Se il ricorso sarà respinto, l’amministrazione dovrà inviare una nuova richiesta; soltanto da quel momento decorreranno i sessanta giorni per comunicare i dati ed evitare l’autonoma sanzione.

PDF del provvedimento

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