Sentenza di patteggiamento impugnabile solo per i motivi tassativi (Cass. pen. n. 10921 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente prospettabili, con conseguente inammissibilità del ricorso che lo deduca. L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Larino in relazione al reato di cui all’art. 116, commi 5 e 17, cod. strada. Con il ricorso, l’imputato ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova con riferimento al giudizio di responsabilità, nonché la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che, a decorrere dal 3 agosto 2017, l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità. Ha quindi verificato che la richiesta di patteggiamento e la relativa impugnativa sono successive all’entrata in vigore della legge n. 103/2017, la cui disciplina trova applicazione nella specie.
La Suprema Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto unicamente il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza denunciare l’illegalità della pena. Tale ultima censura, peraltro, non è stata formulata. La Corte ha pertanto concluso che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente prospettabili avverso la sentenza di patteggiamento, rendendo il ricorso inammissibile.
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Nota della Redazione
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