Veicolo non assicurato: il danneggiato conserva il diritto al risarcimento (Cass. 13863/2026)
Corte di Cassazione, Sezione III civile, ordinanza 13 maggio 2026, n. 13863
Questione esaminata
La Cassazione ha esaminato se il conducente di un veicolo privo di copertura assicurativa perda il diritto al risarcimento dei danni subiti in un incidente causato da un altro mezzo. Il motociclista aveva chiesto il ristoro delle lesioni riportate dopo essere stato tamponato, ma il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo la circolazione senza assicurazione una condotta talmente illecita da rendere immeritevole di tutela la pretesa risarcitoria.
Principio affermato
La mancanza dell’assicurazione obbligatoria espone il proprietario o il conducente alle sanzioni amministrative e al fermo del veicolo, ma non elimina il diritto al risarcimento dei danni causati dalla responsabilità altrui. L’obbligo di assicurazione e l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile operano su piani distinti. Guidare un veicolo non assicurato significa assumere il rischio di dover pagare personalmente i danni cagionati a terzi, non rinunciare al ristoro dei danni subiti.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha richiamato la distinzione tra l’art. 122 del Codice delle assicurazioni, che impone la copertura assicurativa e collega alla violazione le conseguenze amministrative previste dall’art. 193 del Codice della strada, e l’art. 144, che attribuisce al danneggiato l’azione diretta verso l’assicuratore del responsabile civile.
Se il legislatore avesse voluto privare il proprietario, il conducente o il trasportato del diritto al risarcimento per la sola scopertura del veicolo utilizzato, avrebbe dovuto prevedere espressamente una conseguenza tanto grave. Una diversa interpretazione condurrebbe all’illogico risultato di negare tutela anche quando l’altro veicolo fosse interamente responsabile del sinistro.
La soluzione è coerente anche con il diritto dell’Unione europea e con la funzione di tutela del danneggiato che ispira la disciplina assicurativa. La Cassazione ha quindi accolto i primi due motivi, cassato la sentenza e rinviato al Tribunale per un nuovo esame della domanda risarcitoria.
Rilevanza pratica
La scopertura assicurativa del veicolo del danneggiato non può essere utilizzata come ragione automatica per respingere la domanda di risarcimento. Nel giudizio dovranno essere accertate normalmente la dinamica, le responsabilità e l’eventuale concorso di colpa. Restano ferme, su un piano separato, le sanzioni amministrative per la circolazione senza assicurazione.