Ricalcolo pensione polizia civile aliquota 2,44% dal 2022 (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 8 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
All’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 va riconosciuta portata non retroattiva, con la conseguenza che la riliquidazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, mediante applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, opera soltanto a partire dal rateo di gennaio 2022. La norma, che richiama l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, presuppone un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturata al 31 dicembre 1995. Ne consegue il rigetto della domanda di applicazione dell’aliquota con efficacia anteriore al 1° gennaio 2022 e la declaratoria di cessazione della materia del contendere per il periodo successivo, quando la pretesa risulti integralmente soddisfatta dall’ente previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, già Sovrintendente della Polizia di Stato, collocato in congedo nella riserva dal 10.11.2018 e titolare di pensione ex I.N.P.D.A.P. con sistema misto, ha chiesto la rideterminazione del trattamento in godimento mediante applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. A sostegno ha dedotto la diversità degli ambiti applicativi degli artt. 54 e 44 del medesimo testo unico, riferiti rispettivamente al personale militare e a quello civile.
L’I.N.P.S., costituendosi, ha sostenuto che l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 ha esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, ma senza efficacia retroattiva, e che in via amministrativa era già stato operato il conguaglio delle somme arretrate a partire dal 1° gennaio 2022. Ha pertanto chiesto il rigetto della pretesa retroattiva, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per il periodo successivo e, in subordine, l’accertamento della prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che alla data del 31.12.1995 il ricorrente vantava un’anzianità contributiva di 17 anni e 9 mesi, dunque inferiore alla soglia dei diciotto anni richiesta dalla disciplina invocata. È questa la condizione oggettiva che rende applicabile al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
La Corte ha poi verificato che l’ente previdenziale, in coerenza con il novellato assetto e con la Circolare I.N.P.S. n. 44/2022, ha correttamente applicato tale criterio a decorrere dall’1.1.2022, determinando un conguaglio per somme arretrate, con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale. Ha richiamato sul punto la propria giurisprudenza contabile, che ha letto la disposizione come priva di effetto retroattivo.
L’argomento decisivo è però di ordine costituzionale. La Corte ha richiamato la sentenza n. 33 del 2023 della Corte costituzionale, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ha affermato che la disposizione del 2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, trova applicazione non retroattiva, operando la riliquidazione solo dal rateo di gennaio 2022.
Da tale lettura la Sezione ha tratto il rigetto della domanda di applicazione dell’aliquota con efficacia anteriore all’1.1.2022 e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per il periodo successivo, essendo la pretesa integralmente soddisfatta. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del conguaglio intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio.
Nota della Redazione
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